Art.
1130 - Attribuzioni dell’amministratore - L’amministratore
deve:
1) eseguire le deliberazioni
dell’assemblea dei condomini e curare l’osservanza del regolamento
di condominio;
2) disciplinare l’uso
delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell’interesse
comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a
tutti i condomini;
3) riscuotere i contributi
ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria
delle parti comuni dell’edificio e per l’esercizio dei servizi
comuni;
4) compiere gli atti
conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio.
Egli, alla fine di ciascun anno, deve rendere conto
della sua gestione.
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Premessa
Volendo inquadrare la figura dell'amministratore
per definirne i poteri, non possiamo che, brevemente, ricordare la
sua posizione all'interno del nostro ordinamento. Secondo le disposizioni
del c.c. (Capo IX, artt. 1703-1730), egli può essere definito come
un prestatore d'opera professionale che, in virtù di un rapporto fiduciario
con l'assemblea, opera su suo mandato una determinata attività, per
la quale ha diritto a ricevere un determinato compenso.
Ciò significa che
le attività poste in essere dall'amministratore riverberano i propri
effetti direttamente nella sfera giuridica dei condòmini.
Il contratto di mandato, che intercorre
tra l'amministratore ed il condominio, si presume naturalmente oneroso,
tant'è che nel caso non vi sia un accordo espresso, la misura del
compenso è determinata in conformità alle tariffe professionali ed
agli usi ovvero, in caso di contrasti, dal giudice.
Caratteristica del mandato è la sua causa
fiduciaria, ossia la fiducia nella persona del mandatario (l'amministratore).
Da ciò la possibilità di revocarlo in ogni tempo e, per giusta causa,
anche prima della scadenza. Il mandato è, dalla maggiore Giurisprudenza,
catalogato in diverse sue specie.
Tipi di mandato
a) Mandato speciale, in cui sono espressamente
indicati gli atti giuridici imposti (ad esempio incarichi di natura
straordinaria conferiti all'amministratore con apposita delibera);
b) Mandato generale,
che è quello che permette al mandatario di compiere qualsiasi atto
di ordinaria amministrazione;
c) Mandato collettivo,
se a conferirlo sono più mandanti con un unico atto;
d) Mandato senza
rappresentanza, è l'effetto naturale del mandato in quanto il mandatario
agisce nell'interesse del mandante spendendo, però, il proprio nome.
Salvo poi l'obbligo di trasferire nella sfera giuridica del mandante
gli effetti dell'azione intrapresa. Ad esempio se il mandante ha acquistato
un immobile per conto del mandante e lo ha fatto in nome proprio,
ha l'obbligo di ritrasferirglielo.
e) Mandato con rappresentanza
è la figura giuridica sotto la quale ricadono gli atti dell'amministratore
condominiale. In tale evenienza il mandatario agisce in nome e per
conto del mandante, per cui gli effetti degli atti da lui compiuti
si riverberano con immediatezza nella sfera giuridica dei rappresentati.
Il mandatario deve
realizzare l'incarico senza eccedere i limiti del mandato (articolo
1711 c.c.,1° comma). L'eccesso si potrebbe verificare, ad esempio,
nel caso di un amministratore che esegua una delibera inficiata di
nullità. Nel caso ciò avvenga si possono verificare due ipotesi:
I. L'assemblea ratifica
gli atti compiuti dall'amministratore;
II. La ratifica non
interviene e quindi l'amministratore risponde in proprio degli atti
compiuti.
Come si vede, è importantissimo
per il buon amministratore conoscere i limiti dell'attività che svolge.
Facoltà e obblighi
L'articolo 1130 c.c. disciplina le attribuzioni
dell'amministratore; esse comprendono, da un lato, una serie di doveri
e, dall'altro, una serie di poteri e facoltà. Come già sopra precisato,
in virtù dell'incarico conferitogli, l'amministratore può compiere
solo gli atti di ordinaria amministrazione; per gli atti di straordinaria
amministrazione è necessaria un'espressa delega oppure debbono ricorrere
i presupposti della necessità e dell'urgenza, con l'obbligo, in quest'ultimo
caso, di riferirne alla propria assemblea.
L'articolo 1130 c.c.
al primo punto dispone che l'amministratore è tenuto ad eseguire le
deliberazioni assembleari; egli non è obbligato ad aspettare, in tal
caso, il decorso del termine di impugnazione. E' opportuno, però,
che l'amministratore controlli la legittimità, la perfezione e l'efficacia
di tale deliberato. Infatti, una delibera nulla non obbliga ad alcunché
l'amministratore, il quale può solo procedere ad una nuova convocazione
assembleare per far rimuovere la causa della nullità. Detti poteri
si riferiscono, chiaramente, soltanto alle cose ed ai beni comuni
(Cass. 8-3-77 n.954).
Spetta inoltre all'amministratore disciplinare
l'uso delle cose comuni in maniera da assicurare il "miglior
godimento a tutti i condomini" senza la necessità di una specifica
autorizzazione (Cass. 24-9-97, n. 9378). L'esercizio di tale potere
incontra un sicuro limite nei confronti di quei beni che non hanno
natura condominiale. Perciò è sempre bene che l'amministratore, nel
dispiegare la sua azione amministrativa, si attenga a quanto previsto
nel regolamento di condominio. Anche nel caso quest'ultimo manchi
è indispensabile aver buona cura di assicurare a tutti i condòmini
l'uso di tali beni in maniera paritaria. Qualora ciò non fosse possibile
(ad esempio nel caso di posti auto numericamente inferiori al totale
dei condòmini) è opportuno che lui
stesso provochi provvedimenti tali da stabilire il corretto
uso paritario (ad es. determinare un turno tra i partecipanti, ecc.)
I doveri dell'amministratore del condominio
possono essere ritenuti quelli che naturalmente debbono informare
la sua attività. In particolare ci riferiamo al dovere di diligenza,
la cui fonte è da farsi risalire all'art. 1710 c.c., il quale afferma
che il mandatario è tenuto ad eseguire il mandato "con la diligenza
del buon padre di famiglia". L'esplicitazione di tale diligenza
informa di sé, ad esempio, la cura che l'amministratore deve avere
nel fare fronte tempestivamente alle spese necessarie per il buon
funzionamento del condominio, cosa questa che implica la necessaria
e tempestiva riscossione degli oneri condominiali.
Quelli che seguono, invece, venno considerati
come dei veri e propri obblighi, al venire meno dei quali scaturisce
la possibilità di revoca da parte dell'assemblea o dell' Autorità
Giudiziaria:
- riscuotere i contributi
ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria dell'edificio
e per l'esercizio dei servizi comuni. Mentre per questi ultimi si
può esemplificare facendo riferimento all'obbligo generale di manutenzione
dei beni comuni, per ciò che riguarda le entrate e le spese, la giurisprudenza
ha, nel tempo, meglio identificato tutta una serie di obblighi di
cui qui di seguito si forniscono i principali:
1- La tenuta dei registri
Nel condominio vi è l'esigenza di documentare,
ai fini della gestione amministrativa, i rapporti interni tra condòmini
e quelli esterni con i terzi. Per tale motivo vi è la necessità di
mettere in grado i condòmini di controllare l'attività dell'amministratore
e di assicurare la continuità della gestione consentendo all'amministratore
subentrante di conoscere quanto compiuto dal suo predecessore. In
genere, nel regolamento condominiale sono indicati quali registri
debbono essere tenuti e come va redatta la contabilità. Nel caso di
un numero di condòmini inferiore ad undici, il regolamento potrebbe
mancare in quanto non obbligatorio; in tal caso l'amministratore è
comunque tenuto ad adottare un sistema di documentazione e di contabilità,
scegliendo liberamente ma assicurando il più possibile una concreta
adeguatezza al caso concreto. Sarà in ogni caso tenuto ad adottare
almeno tre registri: il primo è quello relativo alla trascrizione
delle deliberazioni assembleari; il secondo riguarda, invece, l'annotazione
del regolamento di condominio, nonché la nomina e la cessazione, per
qualsiasi causa, dell'amministratore; il terzo è il registro dei condòmini.
Quest'ultimo risponde alla necessità di conoscere quali e quanti siano
i partecipanti al condominio. Nella formazione dell'elenco dei condòmini,
l'amministratore deve aver cura di indicare le esatte generalità ed
il recapito presso cui il condomino desidera ricevere gli avvisi.
Se l'unità immobiliare è concessa in locazione, vanno riportate le
generalità anche del conduttore. All'atto della costituzione del condominio
è opportuno che il primo amministratore acquisisca anche i titoli
di proprietà dei singoli condòmini. La tenuta di tale registri comporta
la necessità del loro quotidiano e costante aggiornamento sulla base
degli intervenuti mutamenti.
2- L'obbligo di effettuare l'inventario
L'amministratore, all'atto della nomina,
deve procedere all'elencazione dei beni comuni e ciò con riferimento
all'obbligo di provvedere alla manutenzione degli stessi ed alla loro
disciplina d'uso. Detta elencazione è fatta con riferimento a quanto
rilevato dal regolamento di condominio, dai titoli di acquisto e dalle
planimetrie dell'edificio. Si consiglia di portare detto elenco all'approvazione
dell'assemblea condominiale, che potrà suggerire eventuali modifiche.
3- L'obbligo di tenere la contabilità
Con riferimento a quel complesso di operazioni
contabili relative alla riscossione dei contributi da parte dei condomini
ed alla erogazione delle spese necessarie per i servizi comuni e la
manutenzione dell'edificio, è opportuno che l'amministratore documenti
in maniera chiara e semplice il susseguirsi delle stesse. Non solo
al fine di conoscerne con esattezza l'ammontare, ma anche per assicurare
ad ogni condomino la possibilità di prendere atto della situazione
creditoria e debitoria del condominio. Pertanto, nei condomini di
più ampia dimensione è opportuna la tenuta di un libro giornale dove
registrare, in ordine cronologico, tutte le uscite e le entrate. Accanto
al libro giornale, può essere istituito uno schedario, nel quale indicare
i debiti ed i crediti di ciascun condomino. Detta documentazione viene
messa a disposizione di tutti i proprietari in sede di rendiconto
annuale.
4- L'obbligo di presentare i documenti
giustificativi delle spese
L'amministratore, per adempiere al proprio
incarico correttamente, non può esimersi dal documentare, in maniera
precisa, le spese affrontate per il condominio. Dall'esame della normativa
fiscale si può dedurre che il condominio non ha alcun obbligo sostanziale
né formale, potendosi considerare un semplice consumatore finale.
Invero il condominio non rientra tra i soggetti Iva, per cui non ha
l'obbligo di chiedere l'attribuzuione della partita Iva e correlativamente
non ha nemmeno l'obbligo di emettere fattura per le prestazioni rese,
cosa, questa tra l'altro molto difficile. Nel caso, invece, di prestazioni
ricevute dal condominio ed effettuate da imprese o professionisti,
l'amministratore dovrà avere cura
di farsi rilasciare la relativa fattura o ricevuta fiscale non solo
perché, come tutti gli altri contribuenti, è passibile di sanzione
pecuniaria nel caso in cui non sia in grado di esibire idoneo documento
fiscale nel luogo della prestazione o nelle sue immediate vicinanze,
ma principalmente per poter validamente dimostrare al condominio la
spesa sostenuta e l'avvenuto pagamento. Per cui, appare opportuno
che l'amministratore limiti il ricorso a soggetti che non possono
rilasciare documento fiscale ai soli casi eccezionali. In caso contrario,
vi potrebbero essere delle contestazioni da parte dei condòmini. Risulta
comunque logico che, in tale evenienza, sarà sufficiente acquisire
una dichiarazione del prestatore d'opera in ordine alle somme ricevute
ed al lavoro effettuato, di cui vanno con precisione indicati i contenuti
e i relativi tempi.
5- L'obbligo del rendiconto della gestione
L'articolo 1130 c.c. dispone che l'amministratore,
alla fine di ogni anno, deve rendere conto della gestione. L'obbligo
del rendiconto sussiste nei confronti dell'assemblea e non del singolo
condomino, il quale può solo intervenire in sede di assemblea ovvero,
in caso di inosservanza dell'obbligo, chiedere in via giudiziale la
revoca dell'amministratore. Il rendiconto va presentato anche se l'amministratore sia revocato o si dimetta prima della scadenza annuale. In tal caso
si tratterà, chiaramente, di un rendiconto parziale. Nella redazione
dello stesso, l'amministratore deve
con chiarezza e precisione indicare le singole voci di entrata
e di uscita, nonché provvedere alla suddivisione delle stesse tra
i diversi condòmini in base alle tabelle condominiali; deve effettuare
cioè il cd. riparto.
E' fatto obbligo di allegare detto rendiconto
all'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria, nonché di indicare
nello stesso avviso il luogo ed i giorni, immediatamente precedenti
quello fissato per l'assemblea, in cui i condòmini possono prendere
visione di tutta la documentazione condominiale. In caso di approvazione
del rendiconto, le somme portate a debito di ciascun condomino diventano
definitive ed immediatamente esigibili. Nel caso, invece, in cui il
rendiconto non sia approvato, l'amministratore dovrà rielaborarlo
secondo le indicazioni dell'assemblea per presentarlo nuovamente.
Avv. Rodolfo Cusano
Presidente Alac
Campania
Continua in Ottobre
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