Art.
1130 - Attribuzioni dell’amministratore - L’amministratore
deve:
1) eseguire le deliberazioni
dell’assemblea dei condomini e curare l’osservanza del regolamento
di condominio;
2) disciplinare l’uso
delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell’interesse
comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a
tutti i condomini;
3) riscuotere i contributi
ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria
delle parti comuni dell’edificio e per l’esercizio dei servizi
comuni;
4) compiere gli atti
conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio.
Egli, alla fine di ciascun anno, deve rendere conto
della sua gestione.
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L'obbligo di agire
in giudizio per la tutela degli interessi comuni
L'amministratore di un condominio, ai sensi
dell'art. 1131 c.c., ha la rappresentanza dei partecipanti e può,
quindi, agire a tutela di un interesse comune, sia contro i condòmini
sia contro i terzi, soltanto nei limiti delle attribuzioni stabilite
dall'art. 1130 c.c.; pertanto, quando la rappresentanza attiva esula
dalla sfera di dette attribuzioni, essa deve necessariamente essere
sorretta da apposita investitura deliberata dall'assemblea condominiale.
Nello svolgimento
di questa attività di gestione dei beni comuni rientra anche il potere
di compiere atti conservativi dei diritti inerenti le parti comuni
dell'edificio (articolo 1130 cc., punto 4). Tali atti consistono non
solo nell'adozione di misure cautelari in genere, ma anche nell'esercizio
di azioni petitorie nei confronti delle turbative e delle molestie
prodotte da terzi o dagli stessi condòmini sulle cose comuni. Per
tale evenienza, trattandosi di atti di ordinaria amministrazione,
non è necessaria alcuna autorizzazione da parte dell'assemblea.
Alla stregua di detti principi è da ritenere
che l'amministratore sia legittimato ad agire senza alcuna autorizzazione
nei confronti dei singoli condomini al fine:
a) di eseguire deliberazioni
dell'assemblea e di curare l'osservanza del regolamento di condominio;
b) di disciplinare
l'uso delle cose comuni, così da assicurare il miglior godimento a
tutti i condòmini;
c) di riscuotere
dai condòmini inadempienti il pagamento dei contributi determinati
in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea;
d) di compiere gli
atti conservativi inerenti alle parti comuni dell'edificio.
Quando l'oggetto
della causa esorbita dai limiti anzidetti e incide, invece, su obblighi
o diritti esclusivi dei singoli condòmini, la rappresentanza di diritto
dell'amministratore deve senz'altro essere esclusa (Cass. sent. n.
3655 del 29/10/75).
La responsabilità dell'amministratore
L'amministratore, in virtù del rapporto
di mandato conferitogli dal condominio, risponde del suo operato in
relazione all'obbligo di diligenza che deve obbligatoriamente tenere
nell'assolvimento dello stesso.
Abbiamo, già precedentemente,
precisato che tale incarico va assolto con la diligenza del buon padre
di famiglia, che è la diligenza media della persona di media cultura.
Tale responsabilità può quindi aversi sia quando egli eserciti i propri poteri in maniera
negligente sia quando non li eserciti affatto pur essendovi tenuto.
Trattandosi di una responsabilità contrattuale, egli è tenuto al risarcimento
del danno nella eventualità che il condominio abbia subito un qualsiasi
pregiudizio derivante da un suo comportamento negligente o omissivo.
Tale sua responsabilità, così come previsto dall'art. 1710 c.c., sarà
valutata con minore rigore nel caso egli presti la propria opera gratuitamente.
L'amministratore ha, nei riguardi dei partecipanti
al condominio, una rappresentanza volontaria, in mancanza di un ente
giuridico con una rappresentanza organica, talchè i suoi poteri sono
quelli di un comune mandatario, conferitogli ex art. 1131 c.c., sia
dal regolamento di condominio sia dall'assemblea condominiale. Pertanto
egli è tenuto ad eseguire le deliberazioni assembleari con la diligenza
del buon padre di famiglia ed in virtù di tale dovere di diligenza
può, talvolta, ritenere conveniente di soprassedere all'esecuzione
di una delibera, nel caso in cui questa sia destinata ad essere revocata
o modificata (Cass. sent. n. 2668 dell'08/10/1963).
Ogni condominìo è titolare del diritto di
agire nei confronti dell'amministratore per i danni arrecati nei confronti
di tutti. Quest'ultimo è poi responsabile anche nei confronti di terzi
estranei al condominio che abbiano avuto a subire danni dal suo operato.
L'unica maniera per andare esenti da colpa è quella di agire sempre
in virtù di un deliberato assembleare.
Attenzione però al caso in cui l'amministratore
esegua una delibera assembleare illegittima, nel qual caso nei suoi
confronti sussisterà pur sempre una responsabilità concorrente con
quella di coloro che hanno approvato la delibera stessa.
Si è posto il problema se per un'attività
espletata al di fuori delle proprie attribuzioni ne risponda anche
il condominio. Nella considerazione che l'amministratore non è un
organo del condominio, bensì un mandatario, bisogna propendere per
il ritenere che, di quanto compiuto al di fuori dei limiti del potere
di rappresentanza, ne risponde unicamente l'amministratore.
L'amministratore del condominio ha anche
il compito di compiere gli atti conservativi, tra i quali rientrano
l'esercizio delle azioni possessorie, relativamente ai diritti inerenti
le parti comuni dell'edificio, e nell'ambito di tali poteri ha la
rappresentanza del condominio e può agire in giudizio sia nei confronti
dei partecipanti sia nei confronti di terzi, sia che si tratti di
conservazione dei diritti condominiali sia se la controversia riguardi
l'uso ed il godimento della cosa comune. In tali casi egli può agire
in giudizio anche senza il preventivo assenso di una delibera condominiale
poiché tale potere inerisce la sua qualità
(Cass. sent. n. 4117 del 14/05/1990).
Per ciò che riguarda la responsabilità penale
essa va valutata alla stregua dei criteri previsti dalla stessa legge
penale. L'amministratore risponderà in ogni caso, quindi, per la violazione
di quelle leggi che impongono determinati comportamenti, ad esempio
in materia di prevenzione incendi o infortuni, di corresponsione di
contributi previdenziali o assicurativi per il personale dipendente
ovvero per la mancata esecuzione di opere imposte con provvedimento
amministrativo dall'autorità competente.
Infine è opportuno ricordare, per completezza
di disamina, che l'amministratore ha la rappresentanza legale e processuale
del condominio sia nei confronti dei terzi e sia nei confronti dei
condòmini stessi. Il condominio, infatti, può essere convenuto per
qualunque azione relativa alle parti comuni ed all'amministratore,
quale rappresentante pro tempore del condominio, vanno notificati
sia gli atti di citazione che i provvedimenti dell'Autorità Amministrativa.
E' quindi obbligatorio per l'amministratore informare di ciò l'assemblea.
Giova inoltre precisare che le liti attive possono essere iniziate
solo su espressa delibera assembleare; mentre, invece, nel caso di
liti passive, l'amministratore, nell'ipotesi in cui i tempi per la
costituzione in giudizio non permettano la preventiva convocazione
assembleare, ben può affidare ad un legale il mandato per la difesa,
salvo poi relazionare, come sempre, all'assemblea (art. 1131 c.c.).
Avv. Rodolfo Cusano
Presidente Alac
Campania