Il corpo normativo in materia
è ormai sterminato, ma manca ancora un riconoscimento della figura
dell'amministratore
QUANDO IL CONDOMINIO
HA DUE AMMINISTRATORI
a
cura del Dott. Walter Guazzo
(Segr. Alac di Napoli)
Se
l'assemblea non delibera opere imposte dalla legge o dallo stato di
pericolo interviene il giudice
Quello
giudiziale risponde solo al magistrato e non all'assemblea
Mentre rimane in carica
il professionista designato dai condòmini
Il condominio nasce ipso
iure nel momento in cui una certa unità immobiliare, prima di
un unico titolare, viene divisa tra almeno due proprietari i quali,
mentre diventeranno titolari esclusivi di una porzione, diventeranno
contitolari, pro quota, di alcuni beni e servizi necessari alla vita
stessa e all'uso delle singole proprietà esclusive.
In sintesi, il condominio
si costituisce nel momento in cui viene stipulato il primo atto di venditaacquisto
di una porzione del complesso residenziale, cioè quando i proprietari
diventano almeno due.
Quando in un condominio ci
sono più di quattro proprietari, la legge impone la nomina di
un amministratore che li rappresenti.
L'obbligo legale di nominare
un amministratore discende dal fatto che il condominio oggi è
inquadrato come ente di fatto e/o di gestione, privo di personalità
giuridica; la legge, insomma, non ha previsto, come per le società
commerciali, una figura speciale che ne assuma la rappresentanza, se
non quella dell'amministratore, inquadrandone poi il rapporto nel tipo
del "mandato con rappresentanza".
Beni in proprietà
esclusiva e beni in
comunione
I locali, manufatti, spazi,
servizi ecc. a disposizione e a servizio esclusivo del singolo condomino
non rientrano e non vengono gestiti secondo le regole del condominio.
Di tali beni e servizi, i singoli proprietari possono interdire l'uso
e l'accesso a qualsiasi persona; il diritto sugli stessi è tutelato
non solo da norme civilistiche ma anche penale, come per esempio quella
che contempla il reato di "violazione di domicilio".
Anche dei beni e servizi
non rientranti nella sfera di proprietà privata, ma comunque
necessari a tutti o parte dei condomini, vale a dire i beni che rientrano
nel condominio, può essere vietato l'uso da parte dei terzi.
Questi beni sono privi di
una loro identificata titolarità individuale, ma su di essi si
esercita una contitolarità di diritti da parte dei proprietari
dei diversi piani o porzioni di piano presenti nel condominio.
La contitolarità,
o meglio, il diritto di godere e di disporre dei beni e servizi rientranti
nel condominio, sono proporzionali, come è noto, al valore del
piano o porzione di piano di proprietà esclusiva di ciascun condomino.
Ed è proprio questa
contitolarità a determinare la necessità giuridica di
individuare un rappresentante, sia ai fini degli atti di amministrazione
di tali beni sia in ordine alla rappresentanza del condominio nei rapporti
verso i terzi e verso i singoli condomini.
Infatti, senza questo rappresentante,
chi avrebbe facoltà di stipulare contratti in nome e per conto
della comunità condominiale? Chi potrebbe provvedere alle opere
di manutenzione ordinarie e straordinarie necessarie? Chi adempirebbe
alla obbligazioni assunte dal condominio, per esempio quando si tratta
di pagare il prezzo di forniture necessarie al buon funzionamento del
condominio? Chi avrebbe titolo per la riscossione delle quote necessarie
al pagamento dei servizi? Infine, nel caso di atti o azioni necessari
per la tutela degli interessi comuni, chi potrebbe prendere l'iniziativa?
Queste, in sintesi, le ragioni
per cui il legislatore ha previsto la figura dell'amministratore del
condominio, rendendola obbligatoria per tutti i casi in cui i condomini
superano il numero di quattro.
La volontaria giurisdizione
La "volontaria giurisdizione"
è quell'azione proposta da uno o più condomini i quali,
in assenza di un amministratore normalmente eletto dall'assemblea del
condominio, si attivano in forza dell'art. 1129 c.c. per far sì
che il giudice provveda alla nomina dell'amministratore giudiziario.
Non solo i condòmini
possono ricorrere al giudice affinché nomini l'amministratore
del condominio, ma anche un terzo che vanti diritti verso il condominio;
costui, in mancanza di un rappresentante al quale rivolgere la sua istanza
e pretesa, può chiedere all'autorità giudiziaria di nominare
tale rappresentante che assumerà la veste di "curatore degli
interessi generali del condominio".
Di seguito cercherò
di chiarire cosa deve fare in pratica il condomino per esercitare il
suo diritto ad essere rappresentato da un amministratore del condominio.
La richiesta dell'amministratore
giudiziario
Il condomino potrà
avvalersi di un avvocato, oppure richiedere direttamente, con un'istanza
rivolta al Presidente del tribunale competente, nella quale deve riportare
l'indirizzo del condominio, la dichiarazione che tale palazzo è
composto da un certo numero di condomini che supera il numero di quattro
e che è sprovvisto di un amministratore; chiedendo infine, in
forza dell'art. 1129 c.c., la nomina di un amministratore giudiziario.
Cercheremo di stabilire ora
in quali casi si può ricorrere alla autorità giudiziaria
attraverso la volontaria giurisdizione. Presupposto è che il
condominio sia composto da più di quattro condomini e che non
abbiano provveduto alla nomina di un rappresentante.
Si può ricorrere alla
autorità giudiziaria anche se l'assemblea ha sì provveduto
alla nomina di un amministratore ma questi non ha accettato tale nomina
oppure ha rassegnato le sue dimissioni e l'assemblea non ha provveduto
a nominare un'altra persona.
Lo stesso dicasi se l'assemblea
ha revocato l'amministratore in carica e non ha nominato il suo sostituto,
o ancora se l'amministratore in carica è impossibilitato ad esercitare
il suo mandato o è deceduto.
Un altro caso può
verificarsi quando l'ordine del giorno dell'assemblea contenga sì
la voce "Revoca dell'amministratore in carica e nomina di un nuovo amministratore",
ma mentre l'assemblea provvede a deliberare la revoca dell'amministratore
in carica, non provvede poi, ad esempio per mancanza del quorum richiesto
dalla legge (almeno un terzo dei condomini che rappresentino almeno
la metà del valore millesimale del condominio), alla nomina di
un nuovo amministratore.
In sintesi, la volontaria
giurisdizione può essere fatta valere, in ragione dell'art. 1129
c.c., nei casi in cui il condominio è sprovvisto di un amministratore
che possa esercitare il suo mandato.
E' ora il caso di esaminare
di quali poteri disponga l'amministratore nominato dall'autorità
giudiziaria.
L'amministratore giudiziario
nominato in forza dell'art. 1129
L'amministratore condominiale
così nominato ha gli stessi poteri, doveri e limiti dell'amministratore
nominato dall'assemblea del condominio. E' diffusa l'opinione secondo
cui l'amministratore giudiziario sia dotato di poteri particolari, insomma
che possa esercitare il suo mandato con modalità diverse di quelle
dell'amministratore nominato dall'assemblea.
Tale errata convinzione è
spesso alimentata da soggetti che, ancorché nominati dal Presidente
del tribunale, vogliono approfittare dell'ignoranza o buona fede dei
condomini, per assumere atteggiamenti sicuramente poco professionali,
esercitando il loro mandato al di là dei limiti consentiti dalla
legge.
L'amministratore giudiziario
ex art. 1129 può essere revocato in qualsiasi momento dell'assemblea
di condominio che provvede a sostituirlo con uno di sua fiducia. E'
comunque tenuto a produrre il rendiconto della sua gestione alla fine
del suo mandato documentando i condomini attraverso i giustificativi
delle spese sostenute. Dispone degli stessi poteri dell'amministratore
eletto dall'assemblea in tema di riscossioni dei contributi condominiali,
e in caso di morosità, deve attivarsi con le azioni atte al recupero
di tali somme.
Per stipulare contratti che
esorbitano dalla gestione ordinaria o per l'esecuzione di lavori non
urgenti e improrogabili deve in ogni caso ricevere il regolare mandato
assembleare.
Alcuni casi particolari
Cosa si verifica se, in presenza
di un amministratore normalmente eletto dall'assemblea, questi l'abbia
più volte convocata per deliberare in merito ad opere urgenti
e improcastinabili e l'assemblea non ha raggiunto il quorum richiesto
per deliberare validamente, oppure pur avendo più volte convocato
l'assemblea, essa sia andata deserta?
Se uno o più condomini
subiscono danni alle rispettive proprietà esclusive provocati
dalle parti comuni del fabbricato e l'amministratore non si adopera
per la loro eliminazione o non riesce ad ottenere i fondi necessari
alle opere di risanamento?
Se in presenza di uno stato
di pericolo per cose e persone, proveniente da beni e servizi che rientrano
nel condominio, i condòmini non deliberano, per evitare spese,
le opere necessarie alla eliminazione dello stato di pericolo?
In casi simili quale deve
essere la condotta dell'amministratore?
L'amministratore giudiziario
nominato ex art. 1105
L'amministratore in carica,
o uno o più condomini che ne hanno interesse, possono chiedere
all'autorità giudiziaria la nomina di un amministratore giudiziario
ex art. 1105 c.c. e non più in forza dell'art. 1129 c.c. La differenza,
oltre che legale, è anche sostanziale; infatti nel primo caso
(art. 1129), mancava del tutto la figura dell'amministratore del condominio,
nel secondo caso (art. 1105) l'amministratore condominiale c'è
ma non è in grado di porre rimedio ad una esigenza necessaria
e/o urgente di interesse collettivo.
In questo secondo caso sono
le condizioni oggettive che non permettono all'amministratore in carica
di operare, e proprio la circostanza che tale condizione determini anche
una responsabilità soggettiva dell'amministratore in carica (ad
esempio la minaccia di crollo di un muro) fa sì che l'amministratore
in carica, anche se dimissionario, per non incorrere in responsabilità
determinate dalla possibile rovina di parte dell'edificio, può
attivare lui stesso la "volontaria giurisdizione" richiedendo alla Magistratura
la nomina di un amministratore ex art. 1105 c.c.
I poteri dell'amministratore
nominato ex art. 1105
Mentre l'amministratore eletto
dall'assemblea o dall'autorità giudiziaria in forza dell'art.
1129 deve fare sempre riferimento all'assemblea del condominio, e questa
ha il potere anche di revocarlo, di respingere le sue proposte, di non
approvare la sua gestione ecc., l'amministratore giudiziario nominato
in forza dell'art. 1105 può avere poteri diversi o più
estesi di quello nominato in ragione dell'art. 1129.
Differenze
La nomina di un amministratore
giudiziario ex art. 1105 è, in genere, una nomina finalizzata
all'espletamento di un preciso mandato, ad esempio l'eliminazione dello
stato di pericolo. Costui non risponde del suo operato all'assemblea
ma direttamente al giudice adito.
E' cioè il giudice
che conferisce all'amministratore i poteri ed i limiti all'esercizio
del mandato, ed al giudice l'amministratore deve rispondere nell'esercizio
del mandato stesso.
Una volta ricevuto il mandato,
l'amministratore potrà così, per esempio, far periziare
lo stato dei luoghi, relazionando al giudice dei risultati; successivamente
il giudice potrà estendere il suo mandato conferendogli il potere
di predisporre una gara di appalto per realizzare le opere necessarie.
Una volta ricevute le offerte l'amministratore giudiziario le sottoporrà
al giudice il quale potrà conferire all'amministratore l'incarico
di stipulare il contratto di appalto, munendolo anche del potere di
riscossione delle rispettive quote a carico dei condomini.
Il giudice può stabilire,
in ragione dell'incarico conferito, l'onorario dell'amministratore giudiziario
e dei professionisti di cui debba avvalersi.
In sostanza il giudice, con
la nomina dell'amministratore giudiziario, ma nei limiti del mandato
conferito, esautora, cioè sostituisce la manifestazione di volontà
normalmente espressa dell'assemblea del condominio.
Ammissibilità di
due amministratori
nel condominio
È solo questo il caso
di una concomitante possibile presenza di due amministratori di condominio
nello stesso tempo e per lo stesso edificio. Occorre tuttavia smentire
la diffusa convinzione secondo cui, una volta nominato l'amministratore
giudiziario in forza dell'art. 1105, questi sostituisce fino al compimento
del mandato conferitogli l'amministratore normalmente eletto dall'assemblea.
Se infatti l'amministratore
giudiziario, come nell'esempio sopra riportato, è stato nominato
in forza dell'art. 1105 per il risanamento di una parte dell'edificio,
ed il giudice si è limitato a conferirgli questo preciso ed unico
mandato, chi provvederà al pagamento delle normali forniture
condominiali, chi riscuoterà i fondi necessari al pagamento di
tali forniture? Chi, in occasione di un giudizio, avrebbe la rappresentanza
del condominio? Non certo l'amministratore giudiziario al quale il giudice
ha conferito uno specifico incarico e non una rappresentanza generale
per ogni atto di gestione del condominio.
In ragione di ciò,
il condominio avrà il suo rappresentante nell'amministratore
nominato dall'assemblea in forza dell'art. 1129, il quale eserciterà
il suo mandato nei modi e nei limiti dell'esercizio ordinario di tale
mandato, oltre ad un amministratore giudiziario nominato in forza dell'art.
1105 dal giudice con un incarico delimitato ed una nomina che si esaurirà
nel momento in cui il mandato stesso sarà espletato.
Una volta adempiuto l'incarico
assegnatogli l'amministratore giudiziario cesserà automaticamente
di esistere e l'assemblea e l'amministratore da questa eletto riacquisteranno
interamente tutti i loro poteri.