L'art.2028
del codice civile introduce l'istituto della "negotiorum gestio". Con
la gestione d'affari altrui un soggetto assume consapevolmente la cura
di interessi altrui, quando quest'ultimi non sono in grado di provvedervi.
Tale cura dei beni altrui risponde ad una logica di solidarietà
sociale, per la quale il legislatore ha consentito l'intervento di terzi,
attribuendo loro un potere in quanto il gestore È legalmente
autorizzato ad agire per conto e nel nome dell'interessato. Iniziata
utilmente la gestione d'affari altrui, nasce per il gestore l'obbligo
di continuare la gestione, per cui da un impegno assunto spontaneamente
sorgono obblighi e responsabilità, questi ultimi quindi maggiormente
si configurano quando c'È un interesse qualificato.
Quando una costruzione, o parte di essa, minacci pericolo, il proprietario
o l'amministratore o l'inquilino o, comunque, il detentore di essa ha
l'obbligo di darne immediato avviso al Sindaco (art.3, comma 1, Regolamento
Edilizio del Comune di Salerno). Nei casi di urgenza si potrà
senz'altro provvedere alla esecuzione dei lavori necessari per eliminare
il pericolo, richiedendo contemporaneamente concessione/autorizzazione
per le opere di sistemazione definitiva (art.3, comma 2, Regolamento
citato). Come si legge, la tutela sociale impone all'amministratore,
quando un edificio È interessato da fenomeni di dissesto in evoluzione,
che possono manifestarsi con distacco di intonaci, lesioni, ecc., di
provvedere ad eliminare il pericolo previa comunicazione al Sindaco
e contemporaneamente incaricare un tecnico per la progettazione delle
opere necessarie al ripristino e successivamente richedere le aurorizzazioni
necessarie.
Qualora l'amministratore non provveda ad eliminare il pericolo e si
richieda l'intervento dei Vigili del Fuoco, questi provvedono alla rimozione
di una parte del pericolo e ne danno comunicazione al Sindaco. Proprio
per sottolineare la tutela dell'incolumità pubblica il secondo
comma dell'art.38 l.n. 142/90 ha previsto il potere del Sindaco, quale
ufficiale del Governo, di adottare con atto motivato e nel rispetto
dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili
ed urgenti in materia di sanità ed igiene, di polizia locale
ed edilizia al fine di pervenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano
l'incolumità dei cittadini. Pertanto, su segnalazione dei VV.FF.
emetterà l'ordinanza di eliminazione ad horas del pericolo.
Ricevuta l'ordinanza, l'amministratore non può non ottemperare
alle prescrizioni ivi contenute. Le ordinanze, infatti, son atti che
creano obblighi o divieti e in sostanza impongono ordini, e che per
parte della dottrina hanno carattere normativo e per altri natura provvedimentale.
Le ordinanze c.d. di necessità sono emanate da autorità
amminstrative per far fronte ad esigenze di urgente necessità.
La legge attribuisce il potere a determinati organi, ma non prevede
anche i casi concreti in cui tale potere deve essere esercitato né pone
liminti precisi al contenuto di tali ordinanze. Sono le stesse autorità
investite del potere che, di volta in volta, al verificarsi delle situazioni
di necessità e finchÈ questa perdura, provvedono con singoli
provvedimenti a farvi fronte. Per l'esecuzione dell'ordinanza il Sindaco
può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza
pubblica. Il terzo comma dell'art.38 della l. 8/6/90 n.142 ha previsto
la possibilità di esecuzione d'ufficio di tale ordinanza, a spese
degli interessati, se i destinatari di essi non ottemperano agli ordini
loro impartiti. Tra l'altro dal punto di vista del diritto penale, se
l'amministratore non provvede a scongiurare il pericolo derivante dai
dissesti in atto l'edificio sarà considerato diretto responsabile
delle eventuali conseguenze, come risulta dalla seguente sentenza della
Cassazione: lo stato pericolante degli intonaci di un edificio può
dar luogo al reato di cui all'art. 677 c.p. e, trattandosi di condominio,
l'obbligo di rimuovere il pericolo incombe non sui singoli condomini,
bensì sull'amministratore del condominio, il quale, quindi, risponde
del reato medesimo. (Cass. Pen., 9/3/59 - Foro It. 1960, II,63).
L'art.677 c.p. dispone la pena anche dell'arresto per colui che provoca
un disastro per avere omesso di provvedere ai lavori necessari per rimuovere
il pericolo. A ciò si aggiunga l'obbligo di eseguire l'ordine
impartito dal Sindaco con l'ordinanza in quanto responsabilità
penale può derivare a carico dell'amministratore dall'inadempimento
dell'obbligo di osservare le ordinanze di pubblica sicurezza e municipali
che gli vengono notificate e che riguardino parti comuni dell'edificio.
(Cass. Pen., 24/1/64, - Mass. Giur. It. 1964, 12). Infine, l'art.1135
ultimo comma c.c. abilita espressamente l'amministratore ad ordinare
lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che investono carattere
di urgenza, imponendogli solo l'obbligo di riferire alla prima assemblea
dei condomini (...) (Cass. Sez.II, 16/2/54, n.4498 - Mass. Giur. It.1954.
1018). Pertanto, l'amministratore ha l'obbligo giuridico di rimuovere
il pericolo immediato derivante dal fenomeno di dissesto, nel rispetto
dell'ordinanza sindacale ed a prescindere da qualsiasi volontà
assembleare, in quanto trascurare o ignorare tale fenomeno comorta risvolti
sia insede amminstrativa che penale.
Qualora l'eliminazione del pericolo comporti montaggio di un ponteggio
metallico, così come previsto dall'art.16 della legge 164/56
che dispone: Nei lavori che sono eseguiti ad un'altezza superiore ai
m.2, devono essere adottate (...) adeguate impalcature o ponteggi o
idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare
i pericoli di caduta di persone e di cose. Dunque, qualsiasi tipo di
lavoro ad un'altezza superiore ai due metri comporta il montaggio del
ponteggio metallico di servizio in conformità dei disposti dell'art.16,
legge 164/56. Una volta eliminato il pericolo immediato secondo l'ordine
impartito dall'ordinanza sindacale, l'amministratore non può
ordinare lo smontaggio dei ponteggi poiché sussiste sempre il pericolo
di crollo intempestivo di materiale dall'alto; lo smontaggio può
essere effettuato solo alla fine dei lavori di ristrutturazione dell'edificio
e cioÈ a collaudo avvenuto (Cass. Pen. Sez.IV, 15/03/1965).