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Possesso illegittimo secondo il tribunale di Napoli

QUANDO IL PORTIERE "OCCUPA" I LOCALI

commento a cura dell' Avv. Rodolfo Cusano

 

Riportiamo di seguito i principali passi dell'innovativa sentenza del Tribunale di Napoli circa una controversia tra un condominio, datore di lavoro, e il portiere dello stabile con riferimento all'occupazione dell'alloggio di servizio.

 

Tribunale di Napoli Sezione Distaccata di Afragola sede di Casoria

Il giudice dottor Pietro Persico ha pronunciato la seguente sentenza numero 122/T nella causa iscritta al n. 1158/AC/5/1997 del ruolo generale del contenzioso civile. Riservata alla udienza del 17.112.1999 con i termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c. di giorni 30 per comparse conclusionali e di successivi 10 per replica.

Oggetto: azione per il rilascio dell'alloggio o del portiere.

TRA

E. B. nella qualità di amministratore pro-tempore del condominio sito in Casoria alla via ..., elettivamente domiciliato in Casoria (Na) alla via ... presso lo studio dell'avvocato M. M. dal quale è rappresentato e difeso, come da mandato a margine dell'atto introduttivo e del giudizio.

ATTORE

E

S. C. elettivamente domiciliata in Napoli alla piazza ..., presso lo studio dell'avvocato U. C. dal quale è rappresentata e difesa come da mandato a margine della comparsa di costituzione e di risposa.

CONVENUTA

Svolgimento del processo e conclusione delle parti

Con ricorso notificato in data al 8.5.1997 l'amministratore del condomino sito in Casoria alla via ... ha convenuto S. C. innanzi al Pretore del lavoro di Casoria al fine di sentire dichiarare illegittimo il possesso da parte della signora S. C. dell'alloggio del portiere sito in Casoria alla via ... e per l'effetto, condannare la stessa signora S. C. al rilascio del predetto immobile libero di persone e di cose, con vittoria di spese, diritti ed onorari con richiesta di attribuzione al procuratore della parte ricorrente dichiaratosi anticipatario.

A sostegno della domanda è stato sostenuto che l'alloggio della portiere è stato occupato dal I. R., quale portiere alle dipendenze del condominio ricorrente, licenziato in data 30 aprile 1993 e decaduto in data ... . S. C., vedova del portiere I. R., è stata, quindi, considerata dal condominio ricorrente come illegittima occupante dell'alloggio, peraltro asserito da destinarsi al nuovo portiere assunto. Si è costituita S. C. eccependo l'incompetenza del giudice del lavoro per essere cessato il rapporto di portierato e, eccependo l'insussistenza nel merito del diritto del condominio asserito inadempiente rispetto alla corresponsione agli eredi di I. R. delle competenze economiche e delle spettanze di fine rapporto connesse al lavoro di portiere per lire 41.126.047, evidenziando carenza di prove di legittimazione attiva dell'amministratore condominiale ricorrente, chiedendo il rigetto della domanda attorea con governo delle spese come per legge.

Il pretore mutato il rito da speciale a ordinario, ai sensi dell'art. 427 c.p.c., sulla base delle posizioni processuali e degli atti allegati e delle conclusioni rassegnate all'udienza del 17.12.1999 ha trattenuto la causa a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c. di cui in epigrafe.

Motivi della decisione

La domanda proposta dall'amministratore del condominio di Casoria Via ... va accolta per quanto segue.

Va sgombrato il campo dalle questioni pacifiche e provate documentalmente in ordine alla cessazione per licenziamento del rapporto di portierato tra il condominio ricorrente ed il portiere I. R., poi deceduto in data ..., come da certificato di morte allegato in atti. La cessazione del rapporto di lavoro prima dell'instaurazione della lite scinde il problema del rilascio dell'alloggio del portiere da ogni preliminare accertamento sulla sussistenza o permanenza del rapporto di portierato, rendendo la controversia sul rilascio dell'alloggio di competenza del giudice della cognizione ordinaria. Va riconosciuta, preliminarmente, anche la legittimazione attiva dell'amministratore del condominio ricorrente per quanto stabilito dall'articolo 1130 c.c. e per la facoltà di promuovere l'azione per riottenere l'alloggio del portiere.

La questione del rilascio dell'alloggio da parte dell'occupante, vedova del portiere si deve, poi, ritenere del tutto svincolata da ogni altra rivendicazione economica che la stessa occupante possa o meno vantare nei confronti del condominio in riferimento e in conseguenza del rapporto di portierato intercorso tra il condominio e il sig. Indaco Raffaele. Non sussiste il diritto di ritenzione dell'alloggio da parte della vedova del portiere sino all'effettiva corresponsione di eventuali spettanze economiche derivanti dal rapporto di portierato. Né è configurabile in senso tecnico l'eccezione di inadempimento in quanto l'art. 1460 c.c. trova fondamento nel nesso di interdipendenza tipico dei contratti a prestazioni corrispettive con simultaneità di esecuzione delle contrapposte prestazioni, laddove nel caso di specie, il rapporto di lavoro è sicuramente cessato e con esso è venuta meno ogni possibilità concettuale di esecuzione simultanea di prestazioni corrispettive. Di conseguenza, cessato il rapporto di portierato, è cessato il nesso sinallagmatico tra le prestazioni dei contraenti del rapporto di lavoro così come è cessata la ragione giustificatrice dell'occupazione dell'alloggio del portiere da parte della vedova. L'alloggio destinato al portiere, infatti, è da considerare come prestazione accessoria del datore di lavoro collegata funzionalmente alla sussistenza del rapporto di lavoro, così che il diritto di godimento dell'alloggio cessa con il venir meno del rapporto di portierato. Si deve osservare, infine, che S. C. non è comparsa a rendere interrogatorio libero disposto dal giudice, risultando apprezzabile da tale comportamento processuale ulteriore conferma degli assunti attorei sulla occupazione di fatto dell'alloggio da parte della convenuta.

Consegue, pertanto, pronuncia di condanna di S. C. al rilascio dell'alloggio occupato con condanna della stessa alle spese secondo soccombenza.

P.Q.M.

Accoglie la domanda attorea e per l'effetto dichiara l'illegittimità del possesso e dell'occupazione da parte di S. C. dell'alloggio del portiere sito nel condominio di Casoria alla via ... . Condanna S. C. al rilascio immediato dell'alloggio occupato libero e vuoto di persone ed alla consegna dello stesso all'amministratore pro-tempore del condominio di Casoria via ... . Condanna S. C. al pagamento delle spese di giudizio liquidate in lire ... con attribuzione all'avvocato M. M. per richiesta fattane quale anticipatario.

Sentenza provvisoriamente esecutiva.

Casoria, lì 2 febbraio 2000

Il Giudice

Dr. Pietro Persico


 

COMMENTO


Quell’alloggio da restituire

 

La presente sentenza ha il merito di aver chiarito diversi e molteplici aspetti relativi ad una controversia tra il condominio, datore di lavoro, ed il portiere di uno stabile, con particolare riferimento all'ipotesi di un'occupazione dell'alloggio di servizio, successiva alla cessazione del rapporto di lavoro.

1 - Il primo aspetto è quello relativo alla competenza, se del giudice del lavoro o meno. In particolare è necessario precisare che la concessione dell'alloggio per l'espletamento delle mansioni di portiere dello stabile costituisce una prestazione accessoria del rapporto, la quale perde automaticamente la sua obbligatorietà e non è più dovuta qualora venga meno il rapporto stesso (Cass. n. 6435 del 1981). Ciò premesso risulta conseguenziale che, laddove ogni questione relativa all'alloggio di servizio è fatta non in costanza del rapporto di lavoro, non essendo collegata funzionalmente alla prestazione lavorativa, in caso di controversia la competenza non è del giudice del lavoro bensì del giudice ordinario.

2 - La seconda questione è relativa alla legittimazione dell'amministratore ad agire per il rilascio dell'alloggio detenuto senza titolo, dal portiere licenziato. Sul punto la giurisprudenza appare oramai pacifica (Cass. 2 ottobre 1985 n. 4780) laddove si è ritenuta sussistere la competenza a ed il potere dell'amministratore di agire per ottenere, ex articolo 1130 c.c., la disponibilità dell'alloggio.

3 - Infine, il merito del giudizio in esame. Può un lavoratore, una volta licenziato proporre un'eccezione di inadempimento, in questo caso relativa alla mancata corresponsione dell'indennità di liquidazione, per non rilasciare l'immobile occupato? Già la Suprema Corte con sentenza n. 8477 del 1996 ha chiarito che in tali casi, la mancata restituzione dell'alloggio di servizio non ha alcuna fonte di legittimazione, in quanto mancano del tutto i presupposti per la proposizione di una eccezione di inadempimento, poiché un nesso di corrispettività è configurabile solo nell'ambito di un medesimo rapporto contrattuale. Tale diritto del lavoratore, nella specie portiere di un stabile, al godimento dell'alloggio di servizio è funzionalmente collegato con la prestazione lavorativa costituendone un parziale corrispettivo, per cui viene meno al momento della cessazione del rapporto di lavoro e senza che sulla esecuzione della conseguente obbligazione restitutoria, possa incidere il mancato adempimento da parte del datore di lavoro della sua obbligazione. D'altra parte il godimento dell'abitazione rimarrebbe privo di causa e neppure potrebbe farsi valere un diritto di ritenzione, facoltà giuridica non rispondente ad un principio generale e prevista dalla legge in via del tutto eccezionale e solo in fattispecie determinate.

 

 

 

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