Possesso illegittimo
secondo il tribunale di Napoli
QUANDO IL PORTIERE
"OCCUPA" I LOCALI
commento
a cura dell' Avv. Rodolfo Cusano
Riportiamo
di seguito i principali passi dell'innovativa sentenza del Tribunale
di Napoli circa una controversia tra un condominio, datore di lavoro,
e il portiere dello stabile con riferimento all'occupazione dell'alloggio
di servizio.
Tribunale di Napoli
Sezione Distaccata di Afragola sede di Casoria
Il giudice dottor Pietro
Persico ha pronunciato la seguente sentenza numero 122/T nella causa
iscritta al n. 1158/AC/5/1997 del ruolo generale del contenzioso
civile. Riservata alla udienza del 17.112.1999 con i termini ai
sensi dell'art. 190 c.p.c. di giorni 30 per comparse conclusionali
e di successivi 10 per replica.
Oggetto: azione per
il rilascio dell'alloggio o del portiere.
TRA
E. B. nella qualità
di amministratore pro-tempore del condominio sito in Casoria alla
via ..., elettivamente domiciliato in Casoria (Na) alla via ...
presso lo studio dell'avvocato M. M. dal quale è rappresentato
e difeso, come da mandato a margine dell'atto introduttivo e del
giudizio.
ATTORE
E
S. C. elettivamente domiciliata
in Napoli alla piazza ..., presso lo studio dell'avvocato U. C.
dal quale è rappresentata e difesa come da mandato a margine
della comparsa di costituzione e di risposa.
CONVENUTA
Svolgimento del processo
e conclusione delle parti
Con ricorso notificato
in data al 8.5.1997 l'amministratore del condomino sito in Casoria
alla via ... ha convenuto S. C. innanzi al Pretore del lavoro di
Casoria al fine di sentire dichiarare illegittimo il possesso da
parte della signora S. C. dell'alloggio del portiere sito in Casoria
alla via ... e per l'effetto, condannare la stessa signora S. C.
al rilascio del predetto immobile libero di persone e di cose, con
vittoria di spese, diritti ed onorari con richiesta di attribuzione
al procuratore della parte ricorrente dichiaratosi anticipatario.
A sostegno della domanda
è stato sostenuto che l'alloggio della portiere è
stato occupato dal I. R., quale portiere alle dipendenze del condominio
ricorrente, licenziato in data 30 aprile 1993 e decaduto in data
... . S. C., vedova del portiere I. R., è stata, quindi,
considerata dal condominio ricorrente come illegittima occupante
dell'alloggio, peraltro asserito da destinarsi al nuovo portiere
assunto. Si è costituita S. C. eccependo l'incompetenza del
giudice del lavoro per essere cessato il rapporto di portierato
e, eccependo l'insussistenza nel merito del diritto del condominio
asserito inadempiente rispetto alla corresponsione agli eredi di
I. R. delle competenze economiche e delle spettanze di fine rapporto
connesse al lavoro di portiere per lire 41.126.047, evidenziando
carenza di prove di legittimazione attiva dell'amministratore condominiale
ricorrente, chiedendo il rigetto della domanda attorea con governo
delle spese come per legge.
Il pretore mutato il rito
da speciale a ordinario, ai sensi dell'art. 427 c.p.c., sulla base
delle posizioni processuali e degli atti allegati e delle conclusioni
rassegnate all'udienza del 17.12.1999 ha trattenuto la causa a sentenza
con i termini ex art. 190 c.p.c. di cui in epigrafe.
Motivi della decisione
La domanda proposta dall'amministratore
del condominio di Casoria Via ... va accolta per quanto segue.
Va sgombrato il campo
dalle questioni pacifiche e provate documentalmente in ordine alla
cessazione per licenziamento del rapporto di portierato tra il condominio
ricorrente ed il portiere I. R., poi deceduto in data ..., come
da certificato di morte allegato in atti. La cessazione del rapporto
di lavoro prima dell'instaurazione della lite scinde il problema
del rilascio dell'alloggio del portiere da ogni preliminare accertamento
sulla sussistenza o permanenza del rapporto di portierato, rendendo
la controversia sul rilascio dell'alloggio di competenza del giudice
della cognizione ordinaria. Va riconosciuta, preliminarmente, anche
la legittimazione attiva dell'amministratore del condominio ricorrente
per quanto stabilito dall'articolo 1130 c.c. e per la facoltà
di promuovere l'azione per riottenere l'alloggio del portiere.
La questione del rilascio
dell'alloggio da parte dell'occupante, vedova del portiere si deve,
poi, ritenere del tutto svincolata da ogni altra rivendicazione
economica che la stessa occupante possa o meno vantare nei confronti
del condominio in riferimento e in conseguenza del rapporto di portierato
intercorso tra il condominio e il sig. Indaco Raffaele. Non sussiste
il diritto di ritenzione dell'alloggio da parte della vedova del
portiere sino all'effettiva corresponsione di eventuali spettanze
economiche derivanti dal rapporto di portierato. Né è
configurabile in senso tecnico l'eccezione di inadempimento in quanto
l'art. 1460 c.c. trova fondamento nel nesso di interdipendenza tipico
dei contratti a prestazioni corrispettive con simultaneità
di esecuzione delle contrapposte prestazioni, laddove nel caso di
specie, il rapporto di lavoro è sicuramente cessato e con
esso è venuta meno ogni possibilità concettuale di
esecuzione simultanea di prestazioni corrispettive. Di conseguenza,
cessato il rapporto di portierato, è cessato il nesso sinallagmatico
tra le prestazioni dei contraenti del rapporto di lavoro così
come è cessata la ragione giustificatrice dell'occupazione
dell'alloggio del portiere da parte della vedova. L'alloggio destinato
al portiere, infatti, è da considerare come prestazione accessoria
del datore di lavoro collegata funzionalmente alla sussistenza del
rapporto di lavoro, così che il diritto di godimento dell'alloggio
cessa con il venir meno del rapporto di portierato. Si deve osservare,
infine, che S. C. non è comparsa a rendere interrogatorio
libero disposto dal giudice, risultando apprezzabile da tale comportamento
processuale ulteriore conferma degli assunti attorei sulla occupazione
di fatto dell'alloggio da parte della convenuta.
Consegue, pertanto, pronuncia
di condanna di S. C. al rilascio dell'alloggio occupato con condanna
della stessa alle spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie la domanda attorea
e per l'effetto dichiara l'illegittimità del possesso e dell'occupazione
da parte di S. C. dell'alloggio del portiere sito nel condominio
di Casoria alla via ... . Condanna S. C. al rilascio immediato dell'alloggio
occupato libero e vuoto di persone ed alla consegna dello stesso
all'amministratore pro-tempore del condominio di Casoria via ...
. Condanna S. C. al pagamento delle spese di giudizio liquidate
in lire ... con attribuzione all'avvocato M. M. per richiesta fattane
quale anticipatario.
Sentenza provvisoriamente
esecutiva.
Casoria, lì 2 febbraio
2000
Il Giudice
Dr. Pietro Persico
COMMENTO
Quellalloggio da restituire
La
presente sentenza ha il merito di aver chiarito diversi e molteplici
aspetti relativi ad una controversia tra il condominio, datore di
lavoro, ed il portiere di uno stabile, con particolare riferimento
all'ipotesi di un'occupazione dell'alloggio di servizio, successiva
alla cessazione del rapporto di lavoro.
1 - Il primo aspetto è
quello relativo alla competenza, se del giudice del lavoro o meno.
In particolare è necessario precisare che la concessione
dell'alloggio per l'espletamento delle mansioni di portiere dello
stabile costituisce una prestazione accessoria del rapporto, la
quale perde automaticamente la sua obbligatorietà e non è
più dovuta qualora venga meno il rapporto stesso (Cass. n.
6435 del 1981). Ciò premesso risulta conseguenziale che,
laddove ogni questione relativa all'alloggio di servizio è
fatta non in costanza del rapporto di lavoro, non essendo collegata
funzionalmente alla prestazione lavorativa, in caso di controversia
la competenza non è del giudice del lavoro bensì del
giudice ordinario.
2 - La seconda questione
è relativa alla legittimazione dell'amministratore ad agire
per il rilascio dell'alloggio detenuto senza titolo, dal portiere
licenziato. Sul punto la giurisprudenza appare oramai pacifica (Cass.
2 ottobre 1985 n. 4780) laddove si è ritenuta sussistere
la competenza a ed il potere dell'amministratore di agire per ottenere,
ex articolo 1130 c.c., la disponibilità dell'alloggio.
3 - Infine, il merito del
giudizio in esame. Può un lavoratore, una volta licenziato
proporre un'eccezione di inadempimento, in questo caso relativa
alla mancata corresponsione dell'indennità di liquidazione,
per non rilasciare l'immobile occupato? Già la Suprema Corte
con sentenza n. 8477 del 1996 ha chiarito che in tali casi, la mancata
restituzione dell'alloggio di servizio non ha alcuna fonte di legittimazione,
in quanto mancano del tutto i presupposti per la proposizione di
una eccezione di inadempimento, poiché un nesso di corrispettività
è configurabile solo nell'ambito di un medesimo rapporto
contrattuale. Tale diritto del lavoratore, nella specie portiere
di un stabile, al godimento dell'alloggio di servizio è funzionalmente
collegato con la prestazione lavorativa costituendone un parziale
corrispettivo, per cui viene meno al momento della cessazione del
rapporto di lavoro e senza che sulla esecuzione della conseguente
obbligazione restitutoria, possa incidere il mancato adempimento
da parte del datore di lavoro della sua obbligazione. D'altra parte
il godimento dell'abitazione rimarrebbe privo di causa e neppure
potrebbe farsi valere un diritto di ritenzione, facoltà giuridica
non rispondente ad un principio generale e prevista dalla legge
in via del tutto eccezionale e solo in fattispecie determinate.
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