Cinque
corpi di fabbrica. Come ripartire le quote?
D. Il condominio
da me amministrato è composto di cinque corpi di fabbrica denominati
"A", "B", "C", "D", "E".
Il corpo "A" è formato da unità abitative,
predisposte a schiera, ad unica elevazione.
Il corpo "B" è costituito, anch'esso,
da unità abitative, a due elevazioni fuori terra.
Il corpo "C" si articola con zone a solo
piano terra e zone a due elevazioni. In esso si trovano ubicati,
oltre agli appartamenti, i servizi commerciali e sociali: ristorante,
supermercato, bar, self-service, lavanderia, negozi, farmacia e
centro medico.
I corpi "D" ed "E", decentrati,
sono costituiti da villette plurifamiliari.
I servizi commerciali e sociali non sono mai entrati
in funzione, a parte il bar, self-service, lavanderia e supermercato
che hanno operato saltuariamente per problemi economici riguardanti
la società proprietaria degli stessi.
I negozi, farmacia e centro medico, per intervenuto
fallimento della società proprietaria sono stati venduti all'asta
giudiziaria ed oggi adibiti ad abitazione da parte dei nuovi proprietari,
senza però avere ottemperato al cambio di destinazione.
Nel corpo "C" esiste un corridoio ove
sono ubicati prevalentemente i cosiddetti locali commerciali e qualche
appartamentino.
Nel corridoio sfocia anche la scala di collegamento
tra le unità immobiliari ubicate nella parte sottostante il livello
del corridoio stesso.
Detto corridoio ha una copertura costituita da
una serie di travi in cemento armato, distanziate tra loro, alla
maniera del "frangisole".
Le spese straordinarie, il cui importo si aggira
sui cento milioni, riguardano il rifacimento dell'intonaco ammalorato
a seguito dell’ossidazione dei ferri che ne costituiscono l’armatura
che in parte debbono essere rinforzati.
Al fine di evitare il ricorso all'Autorità Giudiziaria,
si desidera sapere se a dette spese debbono partecipare tutti i
condomini (quindi anche quelli dei corpi "A", "B",
"D", "E"), oppure i condomini del solo corpo
"C" o soltanto i proprietari delle unità immobiliari che
si affacciano direttamente sul predetto corridoio.
Per completezza si precisa che detto corridoio
può essere percorso da tutti i condomini, benché non costituisca
unico passaggio per il raggiungimento della piscina condominiale,
ubicata in un piazzale adiacente il corpo "C". Il piazzale
della piscina, infatti, è raggiungibile da almeno altri quattro
accessi.
Si trascrive, infine, l'Art. 6 del Regolamento
di condominio, riguardante la proprietà comune:
1: Proprietà comuni, in modo indivisibile, tra
i condomini di ciascun edificio esistente:
a) L'area su cui sorge il singolo fabbricato.
b) Gli androni d'accesso comune, le scale e i relativi
pianerottoli.
c) Le corsie di disimpegno ai garages, i vani degli
ascensori o montacarichi e dei relativi macchinari, nonché ogni
altro ambiente adibito ad uso comune.
d) Le opere di fondazione e le strutture portanti
nonché le murature perimetrali.
e) Relativamente alle sole parti comuni di ciascun
edificio: gli impianti idrici, compresi i contatori e le tubazioni
di scarico, gli impianti e gli apparecchi di illuminazione (quando
non appartengono alle rispettive aziende fornitrici). Le apparecchiature
per la ricezione televisiva ed ogni altro manufatto che serva ad
uso comune e/o provveda ad una necessità di ciascun edificio.
f) Il tetto ed in genere tutte le parti dell'edificio
necessarie all'uso comune.
2) Proprietà comuni, in modo indivisibile, tra
i condomini dei corpi "A", "B", "C",
"D", "E" del complesso ed altri eventuali fabbricati
da costruire:
a) Le aree destinate ai giardini comuni, spazi
comuni condominiali, quelle fiancheggianti gli edifici, i campi
da tennis, il parco giochi per bambini, i campi bocce, la piscina.
b) Le opere di recinzione e i cancelli di ingresso,
le strade e le passerelle pedonali, le scivole di accesso a mare
e le relative opere annesse.
c) Serbatoio idrico e relativa rete di distribuzione,
la fognatura e gli impianti di illuminazione e di energia, fino
agli allacci nelle rispettive proprietà. Infine sono oggetto di
proprietà comune le opere e i manufatti di qualunque genere che
servono all'uso e al godimento comune.
La proprietà dei beni di cui al presente punto
due si ripartiscono tra tutti i condomini proporzionalmente ai millesimi
di proprietà di cui all'annessa tabella "A".
risponde
l'Avv. Paolo Ribero:
R.
Nell'ipotesi del quesito prospettato le spese inerenti alle riparazioni
della copertura del corridoio del corpo C gravano sui condomini
del corpo medesimo come stabilito dall'art. 1123 c.c. III co. secondo
cui quando un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari,
opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato,
le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo
di condomini che ne trae utilità.
Situazione
questa, peraltro confermata dal regolamento di condominio che, esplicitamente
fa rientrare nelle proprietà comuni tra i condomini di ciascun edificio
le parti necessarie all'uso comune (relativamente a detto edificio).
Per
tali ragioni, salvo che il regolamento considerato non attribuisca,
in qualche altra sua parte, a tutti i componenti del condominio
(cioè i corpi A, B, C, D ed E considerati nel loro insieme) l'onere
di partecipare alle spese di riparazione di qualsiasi frazione di
condominio a prescindere dal corpo che ne necessiti, oppure salvo
che il corridoio in oggetto non costituisca una parte da considerarsi
comune all'intero condominio in quanto destinata a servire tutti
i corpi (fatto che sembrerebbe escluso dall'art. 6 punto 1 lett.
f del regolamento di condominio) le spese per la riparazione della
copertura oggetto del parere graveranno soltanto sui condomini del
corpo C. Peraltro i condomini del corpo C gravati da tale onere
saranno tutti quanti e non solo coloro che risultano proprietari
dei locali prospicienti il corridoio.
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