PARCHEGGIO PRIVATO E
USO PUBBLICO
Ricorre spesso, nei regolamenti
edilizi o nelle Nta dei Prgc, la curiosa definizione di "Parcheggio
privato ad uso pubblico" per indicare un'area destinata a questo
servizio, esterna al fabbricato e alla recinzione delimitante il
cortile interno. Chiedo di conoscere chi sia questo "pubblico".
Infatti se si volesse indicare che chiunque può parcheggiare
su detta area, diverrebbe superfluo definire detta superficie destinata
a parcheggio come "area privata". Se al contrario, si riferisse
al pubblico che frequenta i negozi situati al piano terra della
costruzione condominiale o che comunque abbia interessi legati alle
famiglie che vi abitano, l'utilizzazione del parcheggio sarebbe
riservata ad una cerchia più limitata di persone.
Gradirei il vostro illuminante parere in merito. N.B. L'immobile
in esame È stato da me progettato e realizzato con Licenzia
Edilizia datata 27/08/1968 e dichiarato agibile il 18 settembre
1970; in detto periodo il Comune di Borgomanero era dotato di Programma
di Fabbricazione e la nuova costruzione ineressava la Zona B, posta
al di fuori della Zona A del Centro Storico, e si operava con un
Regolamento Edilizio vigente dal 1963. Nel 1977 un nuovo Prgc, adottato
e successivamente approvato, fissava i criteri e gli standars urbanistici
per le nuove costruzioni e, fra questi, l'obbligatorietà
del parcheggio esterno su "area privata di uso pubblico". Allo stato
attuale, malgrado i Condòmini avessero provveduto a delimitare
l'area asfaltata antistante il Condominio con una riga gialla ad
a porre un cartello segnaletico su paletto indicante che l'uso del
parcheggio È riservato ai clienti del negozio ed ai residenti
nell'immobile condominiale, detta area È costantemente occupata
dalle autovetture di estranei (sempre le stesse) che impediscono
di fatto la possibilità di parcheggiare ai comproprietari
dell'area. Ricordo di aver letto alcune sentenze favorevoli all'uso
del parcheggio riservato ai proprietari dell'area e vorrei conoscere,
se possibile, gli estremi per ricercare dette sentenze.
risponde l'Avvocato
RODOLFO CUSANO
presidente dell'Appc Alac per la Campania
La definizione
di "parcheggio privato ad uso pubblico" che spesso ricorre nei Prg
o nelle Nta ha riferimento all'obbligo a carico del concedente di
destinare un'area a parcheggio per uso pubblico. In primo luogo
È opportuno sgombrare il campo da ogni equivoco nel senso
che, i parcheggi cui ci si riferisce, non hanno nulla a che vedere
con quelli realizzati ex art.18 L.765/1967 e successive modificazioni.
Atteso che, quest'ultima normativa ha riferimento ad una riserva
di spazi per parcheggio, che non dà luogo ad una servitù
di uso pubblico bensì ad un vincolo di pertinenza, tra l'altro
derogabile e che la Giurisprudenza ha chiarito, in tempi più
recenti, consistere in un vincolo di destinazione (Cass.15 ottobre
1982 n.5344-). Ritornando all'oggetto del quesito, allorquando il
parcheggio È considerato oggetto di urbanizzazione primaria
e rispondente all'esigenza pubblica, ed utilizzabile dalla collettività
dei cittadini esso È esonerato dal pagamento del contributo
di cui all'art.9, L.28 gennaio 1977 n.10. Quindi, tale esimente
può essere considerata quale criterio discretivo per identificare
con esattezza se la denominazione È corretta e quindi conseguenzialmente
deve ritenersi che il parcheggio può essere uilizzato dalla
generalità dei cittadini. (Cons. di Stato (Sez.V) 17 dicembre
1984 n.920- Cons. Stato (Sez.V) 3 ottobre1992, n.939) Comm. Trib.
Centr. 30 settembre 1993, n.2632). Per cui qualora nella concessione
edilizia sia previsto l'obbligo di destinare detta area privata
a parcheggio pubblico, tutti vi possono parcheggiare. (Cons. Giust.
Amm. Reg. Sic. 18 luglio 1983 n.107).
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