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PARCHEGGIO PRIVATO E USO PUBBLICO


Ricorre spesso, nei regolamenti edilizi o nelle Nta dei Prgc, la curiosa definizione di "Parcheggio privato ad uso pubblico" per indicare un'area destinata a questo servizio, esterna al fabbricato e alla recinzione delimitante il cortile interno. Chiedo di conoscere chi sia questo "pubblico". Infatti se si volesse indicare che chiunque può parcheggiare su detta area, diverrebbe superfluo definire detta superficie destinata a parcheggio come "area privata". Se al contrario, si riferisse al pubblico che frequenta i negozi situati al piano terra della costruzione condominiale o che comunque abbia interessi legati alle famiglie che vi abitano, l'utilizzazione del parcheggio sarebbe riservata ad una cerchia più limitata di persone.
Gradirei il vostro illuminante parere in merito. N.B. L'immobile in esame È stato da me progettato e realizzato con Licenzia Edilizia datata 27/08/1968 e dichiarato agibile il 18 settembre 1970; in detto periodo il Comune di Borgomanero era dotato di Programma di Fabbricazione e la nuova costruzione ineressava la Zona B, posta al di fuori della Zona A del Centro Storico, e si operava con un Regolamento Edilizio vigente dal 1963. Nel 1977 un nuovo Prgc, adottato e successivamente approvato, fissava i criteri e gli standars urbanistici per le nuove costruzioni e, fra questi, l'obbligatorietà del parcheggio esterno su "area privata di uso pubblico". Allo stato attuale, malgrado i Condòmini avessero provveduto a delimitare l'area asfaltata antistante il Condominio con una riga gialla ad a porre un cartello segnaletico su paletto indicante che l'uso del parcheggio È riservato ai clienti del negozio ed ai residenti nell'immobile condominiale, detta area È costantemente occupata dalle autovetture di estranei (sempre le stesse) che impediscono di fatto la possibilità di parcheggiare ai comproprietari dell'area. Ricordo di aver letto alcune sentenze favorevoli all'uso del parcheggio riservato ai proprietari dell'area e vorrei conoscere, se possibile, gli estremi per ricercare dette sentenze.

risponde l'Avvocato
RODOLFO CUSANO
presidente dell'Appc Alac per la Campania


La definizione di "parcheggio privato ad uso pubblico" che spesso ricorre nei Prg o nelle Nta ha riferimento all'obbligo a carico del concedente di destinare un'area a parcheggio per uso pubblico. In primo luogo È opportuno sgombrare il campo da ogni equivoco nel senso che, i parcheggi cui ci si riferisce, non hanno nulla a che vedere con quelli realizzati ex art.18 L.765/1967 e successive modificazioni. Atteso che, quest'ultima normativa ha riferimento ad una riserva di spazi per parcheggio, che non dà luogo ad una servitù di uso pubblico bensì ad un vincolo di pertinenza, tra l'altro derogabile e che la Giurisprudenza ha chiarito, in tempi più recenti, consistere in un vincolo di destinazione (Cass.15 ottobre 1982 n.5344-). Ritornando all'oggetto del quesito, allorquando il parcheggio È considerato oggetto di urbanizzazione primaria e rispondente all'esigenza pubblica, ed utilizzabile dalla collettività dei cittadini esso È esonerato dal pagamento del contributo di cui all'art.9, L.28 gennaio 1977 n.10. Quindi, tale esimente può essere considerata quale criterio discretivo per identificare con esattezza se la denominazione È corretta e quindi conseguenzialmente deve ritenersi che il parcheggio può essere uilizzato dalla generalità dei cittadini. (Cons. di Stato (Sez.V) 17 dicembre 1984 n.920- Cons. Stato (Sez.V) 3 ottobre1992, n.939) Comm. Trib. Centr. 30 settembre 1993, n.2632). Per cui qualora nella concessione edilizia sia previsto l'obbligo di destinare detta area privata a parcheggio pubblico, tutti vi possono parcheggiare. (Cons. Giust. Amm. Reg. Sic. 18 luglio 1983 n.107).

 

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