EQUO CANONE ADDIO
"LIBERO O PROTETTO", QUESTI I DUE NUOVI
TIPI DI CONTRATTO APPLICABILE. IL COMMENTO DEGLI ESPERTI
Finanziaria, la Camera ha definito
la normativa sulle riforme degli affitti. Ecco le novità
Grazie
alla nuova legge sugli affitti si è aperto un nuovo capitolo
che relegherà nei nostri ricordi, e dopo circa un ventennio,
il tanto bistrattato equo canone. L'occasione verrà offerta attraverso
l'applicazione di due nuovi tipi di contratti.
Il contratto libero: fino probabilmente a maggio si potrà stipulare
esclusivamente questo tipo di contratto. La durata verterà sui
4 anni, più 4 anni di rinnovo. Le parti potranno entrambe disdire
o ricontrattare tramite una lettera raccomandata e inviata con almeno
sei mesi di preavviso. Così come potrà far seguito la
risposta spedita previo i 60 giorni dalla data di ricezione. Se nel
contratto libero le parti possono agire in piena autonomia, liberi quindi
di avvalersi o meno dell'assistenza offerta dalle rispettive organizzazioni,
nel canale protetto questa possibilità risulta essere nulla.
In questo tipo di locazione, il contratto pone le proprie fondamenta
sugli accordi-tipo definiti tra le organizzazioni sindacali dell'edilizia
e degli inquilini. Anche in questo caso esiste l'opportunità
di disdire tramite la medesima procedura sopra citata. La durata nel
contratto protetto è inferiore (tre anni più due di eventuale
rinnovo). Sia il proprietario che l'inquilino possono recedere anche
alla prima scadenza informando l'altra parte sempre con i classici sei
mesi di anticipo ed esclusivamente per motivi gravi.
Le cause che potrebbero arrivare a motivare questo tipo di decisione,
se da parte degli inquilini non sono state per il momento elencate,
dall'altra risultano ben definite. La destinazione di un immobile per
un proprio familiare, la vendita dello stesso, con diritto di prelazione
per l'inquilino, o lo svolgimento dei lavori di ristrutturazione, offriranno
un serio aspunto di dibattito. Da sottolineare che i locatari rischiano
di dover corrispondere all'inquilino una cifra pari a 36 mensilità
dell'ultimo canone percepito, nel caso queste motivazioni non venissero
regolarmente osservate e percepite doverosamente.
Inizialmente avremmo dunque a disposizione solamente il "contratto
libero", in quanto per arrivare a definire l'entità dei
canoni nel mercato "protetto", il ministero dei Lavori Pubblici avrà
60 giorni di tempo dall'entrata in vigore della legge per convocare
le organizzazioni della proprietà e degli inquilini e promuovere
una convenzione nazionale. I tempi burocratici per l'applicazione del
medesimo si prospettano alquanto lunghi, con grande rammarico dello
stesso direttore del Cresme, Roberto Mostacci, che in una sua dichiarazione
ha detto: "La legge si presenta con alcuni elementi non ancora
ben definiti. Per esempio non sono stati ancora portati a conoscenza
gli esiti della convenzione nazionale con le parti sociali per arrivare
a definire il contenuto dei contratti protetti".
LA
RIFORMA IN PILLOLE |
A |
Abolizione
dell'equo canone (a esclusione delle case popolari). |
B |
Battesimo
per due tipi di contratti: "libero" (validità
4+4) e "protetto" (3+2) |
C |
Gli
inquilini con un reddito basso potranno detrarre dall'Irpef una
parte dell'affitto. |
D |
Sul
contratto protetto i locatari avranno uno sconto del 40,5% sull'Irpef
e del 30% sull'imposta di registro. A seconda di quanto stabilito
dai comuni, ci sarò una variabile anche sull'Ici. |
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