attualità sulla casa la pagina degli esperti abbonamenti giurisprudenza e-mail
home page informazioni editoriali fornitori amministratori commenti - quesiti

 

EQUO CANONE ADDIO

"LIBERO O PROTETTO", QUESTI I DUE NUOVI TIPI DI CONTRATTO APPLICABILE. IL COMMENTO DEGLI ESPERTI



Finanziaria, la Camera ha definito la normativa sulle riforme degli affitti. Ecco le novità

Grazie alla nuova legge sugli affitti si è aperto un nuovo capitolo che relegherà nei nostri ricordi, e dopo circa un ventennio, il tanto bistrattato equo canone. L'occasione verrà offerta attraverso l'applicazione di due nuovi tipi di contratti.
Il contratto libero: fino probabilmente a maggio si potrà stipulare esclusivamente questo tipo di contratto. La durata verterà sui 4 anni, più 4 anni di rinnovo. Le parti potranno entrambe disdire o ricontrattare tramite una lettera raccomandata e inviata con almeno sei mesi di preavviso. Così come potrà far seguito la risposta spedita previo i 60 giorni dalla data di ricezione. Se nel contratto libero le parti possono agire in piena autonomia, liberi quindi di avvalersi o meno dell'assistenza offerta dalle rispettive organizzazioni, nel canale protetto questa possibilità risulta essere nulla. In questo tipo di locazione, il contratto pone le proprie fondamenta sugli accordi-tipo definiti tra le organizzazioni sindacali dell'edilizia e degli inquilini. Anche in questo caso esiste l'opportunità di disdire tramite la medesima procedura sopra citata. La durata nel contratto protetto è inferiore (tre anni più due di eventuale rinnovo). Sia il proprietario che l'inquilino possono recedere anche alla prima scadenza informando l'altra parte sempre con i classici sei mesi di anticipo ed esclusivamente per motivi gravi.
Le cause che potrebbero arrivare a motivare questo tipo di decisione, se da parte degli inquilini non sono state per il momento elencate, dall'altra risultano ben definite. La destinazione di un immobile per un proprio familiare, la vendita dello stesso, con diritto di prelazione per l'inquilino, o lo svolgimento dei lavori di ristrutturazione, offriranno un serio aspunto di dibattito. Da sottolineare che i locatari rischiano di dover corrispondere all'inquilino una cifra pari a 36 mensilità dell'ultimo canone percepito, nel caso queste motivazioni non venissero regolarmente osservate e percepite doverosamente.
Inizialmente avremmo dunque a disposizione solamente il "contratto libero", in quanto per arrivare a definire l'entità dei canoni nel mercato "protetto", il ministero dei Lavori Pubblici avrà 60 giorni di tempo dall'entrata in vigore della legge per convocare le organizzazioni della proprietà e degli inquilini e promuovere una convenzione nazionale. I tempi burocratici per l'applicazione del medesimo si prospettano alquanto lunghi, con grande rammarico dello stesso direttore del Cresme, Roberto Mostacci, che in una sua dichiarazione ha detto: "La legge si presenta con alcuni elementi non ancora ben definiti. Per esempio non sono stati ancora portati a conoscenza gli esiti della convenzione nazionale con le parti sociali per arrivare a definire il contenuto dei contratti protetti".

LA RIFORMA IN PILLOLE
A Abolizione dell'equo canone (a esclusione delle case popolari).
B Battesimo per due tipi di contratti: "libero" (validità 4+4) e "protetto" (3+2)
C Gli inquilini con un reddito basso potranno detrarre dall'Irpef una parte dell'affitto.
D Sul contratto protetto i locatari avranno uno sconto del 40,5% sull'Irpef e del 30% sull'imposta di registro. A seconda di quanto stabilito dai comuni, ci sarò una variabile anche sull'Ici.
attualità sulla casa la pagina degli esperti abbonamenti giurisprudenza e-mail
home page informazioni editoriali fornitori amministratori commenti - quesiti