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I
BALCONI SONO PERTINENZE E NON PARTI COMUNI
Vi pregherei di dare
un vostro parere a questo quesito. Nel mio condominio, che amministro,
sono in corso dei lavori di ristrutturazione della facciata e tinteggiatura
delle scale e ci siamo avvalsi del beneficio delle detrazioni fiscali
del 41%. Prima della delibera sui lavori di ristrutturazione della
facciata, un condomino mi ha consegnato una sua lettera da leggere
in assemblea, dove faceva presente che "essendo le verande esterne
soggette a licenza edilizia individuale, hanno assunto carattere
di balconi chiusi e quindi aree private e devono accollarsi le spese
di tinteggiatura". Premetto che solo alcuni dei balconcini e porzione
di balcone sono stati verandati, circa il 40% (vedi allegata copia)
dopo che hanno ottenuto a livello condominiale una regolare concessione
edilizia. L'assemblea, pur mostrandosi contraria all'unanimità,
in quanto ha ritenuto che la tinteggiatura dei balconi è
da ritenersi facciata (il condomino non ha partecipato all'assemblea),
mi ha incaricato di chiedere informazioni a riguardo. Da tenere
presente che la soletta dei sottobalconi è in cemento a vista
e verniciata verde scuro mentre le pareti della facciata sono verniciate
di bianco. Il quesito da risolvere è questo:
1 - I balconi e porzione
dei balconi verandati sono da considerarsi facciata e pertanto le
relative spese sono da ripartire in parti millesimali di proprietà?
2 - Se sono privati,
il soffitto potrà in seguito essere verniciato con altri
colori al posto del verde scuro?
3 - Come mi devo comportare
con la ripartizione delle spese che beneficiano della riduzione
del 41%?
risponde
il Geometra
GIUSEPPE BURCHERI
I
balconi vanno considerati di proprietà esclusiva secondo
il regime delle pertinenze, anche se nulla di preciso risulta nei
titoli di acquisto, se sono posti al servizio di proprietà
esclusive.
Infatti,
i balconi essendo elementi accidentali rispetto alla struttura del
fabbricato e non avendo funzione portante, non costituiscono parte
comune dell'edificio (ai sensi dell'articolo 1117 del Codice Civile),
anche se inseriti nella facciata, in quanto formano parte integrante
dell'appartamento che vi ha accesso come prolungamento del piano.
La
ripartizione delle spese dei balconi indipendentemente che siano
o meno provvisti di veranda, deve essere eseguita come segue:
Frontalini, riparazione: spese a carico di tutti i condomini in
base alle rispettive quote millesimali;
Ponteggio, noleggio, montaggio e smontaggio: a carico di tutti i
condomini in base alle relative quote millesimali per opere esterne
ai balconi di interesse comune.
Sottobalcone (per analogia con i soffitti): spese a carico del proprietario
del balcone sottostante.
Pareti di facciata: fanno parte dei muri perimetrali dell'edificio
e quindi la tinteggiatura va ripartita in base alle rispettive quote
millesimali.
Per
quanto riguarda la successiva verniciatura del sottobalcone con
altri colori, direi che è opportuno rispettare sempre i colori
imposti dall'ufficio arredo urbano del Comune di appartenenza anche
per mantenere decoroso il condominio.
Le
spese devono essere suddivise attribuendo gli interventi comuni
a tutti i condomini in base alle loro rispettive quote di proprietà,
viceversa gli interventi esclusivi devono essere attribuiti alle
proprietà private.
Per
facilitare il compito dell'amministratore è necessario che
si disponga un capitolato d'appalto con la descrizione dettagliata
di tutti gli interventi da eseguire con i relativi interventi da
eseguire con i relativi importi. L'amministratore potrà quindi
attribuire velocemente le giuste quote per gli interventi di carattere
esclusivo.
Sviluppato
il riparto delle spese potrà presentare la relativa pratica
per la riduzione del 41%.
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