Opinioni
contrastanti circa i motivi dell'impugnazione
RICORSO
ALL'ASSEMBLEA
CONTRO
L'AMMINISTRATORE
E si decide a maggioranza semplice
Art.
1133. Provvedimenti presi dall'amministratore.
I provvedimenti presi
dall'amministratore nell'ambito dei suoi
poteri sono obbligatori per
i condomini.
Contro i provvedimenti
dell'amministratore è ammesso ricorso all'assemblea, senza pregiudizio del ricorso
all'autorità giudiziaria nei casi e nel termine previsti dall'art.
1137.
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L’ amministratore
di condominio, nell’esercizio delle sue funzioni, può adottare dei
provvedimenti che presentano un elevato grado di autonomia e di discrezionalità.
Questi atti hanno la caratteristica di essere
obbligatori nei confronti di tutti i condòmini, purché espressione
dei poteri conferiti all’amministratore; quindi, qualunque atto esorbiti
dagli stessi sarà illegittimo e privo di
efficacia obbligatoria.
Quanto alla forma, al fine di garantirne
la conoscenza da parte dei condòmini ed anche ai fini dell’impugnativa
è necessario che abbiano forma scritta.
Inoltre, essendo tali atti rivolti nei confronti
della totalità dei condòmini, qualora qualcuno rifiuti di ottemperarli,
gli altri condòmini e l’amministratore potranno agire nei confronti
dell’inadempiente.
L’obbligatorietà degli atti, riconosciuta
dall’art. 1133, non esclude che contro di essi possa essere ammesso
ricorso all’assemblea.
La finalità del ricorso è quella di consentire
la revoca o la modifica del provvedimento che si ritiene essere stato
adottato dall’amministratore al di fuori delle sue competenze.
Il ricorso che può essere proposto dal singolo
condomino, ma in giurisprudenza si è affermato che il ricorso può
essere proposto dallo stesso amministratore al fine di superare l’eventuale
opposizione dei condòmini (si veda, in tal senso, Cass.n. 3024/1975).
In merito ai motivi del ricorso, l’art.
1133 non fornisce alcuna indicazione, mentre in dottrina si riscontrano
opinioni contrastanti:
- da una parte, infatti, c’è chi asserisce
che tali provvedimenti possono essere impugnati per ragioni di opportunità
e di merito;
- dall’altra c'è chi sostiene che il ricorso
deve essere proposto solo in caso di violazione di leggi o regolamenti.
Il ricorso è ammissibile anche in relazione
agli atti dell’amministratore caratterizzati da discrezionalità finalizzata
al miglior uso, in condizioni di parità, dei beni e servizi comuni
da parte dei condòmini.
Per la proposizione del ricorso non è previsto
né alcun termine di decadenza, per cui l’assemblea potrà proporlo
in qualunque momento, né alcuna particolare formalità.
Ai fini della proposizione del ricorso l’amministratore
deve convocare l’assemblea straordinaria entro in termine ragionevole.
Nell’ipotesi in cui l’assemblea risulti già convocata l’esame del
ricorso potrà essere inserita nella voce “varie ed eventuali” indicata
tra gli argomenti all’ordine del giorno.
L’assemblea decide, ai sensi dell’art. 1136,
4 c., a maggioranza semplice sia in prima che in seconda convocazione,
trattandosi di argomenti che rientrano tra le attribuzioni dell’amministratore.
Qualora l’assemblea decida di accogliere
il ricorso, il provvedimento dell’amministratore potrà essere modificato
o revocato. L’accoglimento può riguardare o un solo condomino, oppure,
la generalità dei condòmini ed in tal caso è opportuno che la materia
venga disciplinata dall’assemblea.
I provvedimenti dell’amministratore possono
essere impugnati innanzi all’autorità giudiziaria nei casi e nel termine
previsti dall’art. 1137.
Tale ricorso, che viene solitamente proposto
in caso di violazione di legge o di regolamento condominiale con esclusione
della possibilità di chiedere la revoca del provvedimento per ragioni
di opportunità o di merito, è autonomo rispetto a quello proponibile
innanzi all’assemblea, quindi non è subordinato alla previa proposizione
del ricorso all’assemblea.
Viceversa il ricorso innanzi alla autorità
giudiziaria ha carattere assorbente, quindi esclude il ricorso all’assemblea
(Cass. 2353/1950).
Il termine per la proposizione del ricorso
non può essere superiore ai trenta giorni, a pena di decadenza, e
decorre dalla comunicazione del provvedimento o dalla conoscenza che
dello stesso abbia avuto in condomino dissenziente.
dott.sa Marina
Barletta
(Centro studi
Arkivia)
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