Art.
1131. Rappresentanza - Nei limiti delle attribuzioni
stabilite dall'articolo precedente o dei maggiori poteri conferitigli
dal regolamento di condominio o dall'assemblea, l'amministratore
ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio
sia contro i condomini sia contro i terzi.
Può essere convenuto
in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni
dell'edificio; a lui sono notificati
i provvedimenti dell'autorità amministrativa che si riferiscono
allo stesso oggetto.
Qualora la citazione
o il provvedimento abbia
un contenuto che esorbita dalle attribuzioni dell'amministratore,
questi è tenuto a darne senza indugio notizia all'assemblea
dei condomini.
L'amministratore che
non adempie a quest'obbligo può essere revocato ed è tenuto
al risarcimento dei danni.
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L'art. 1131 c.c.
definisce il potere di rappresentanza dell'amministratore di un condominio.
Tale potere può essere esaminato sia come possibilità data all'amministratore
di obbligare il condominio verso terzi sia come possibilità per l'amministratore
di essere al contempo legittimato ora attivo, in ordine al proponimento
di azioni giudiziarie, ora passivo in merito al ricevimento delle
stesse, promosse da condòmini o da terzi, ivi compresa la Pubblica
Amministrazione, in ordine ad atti ad essa riferibili.
L'articolo in esame
traccia il potere sopra indicato con un richiamo specifico all'art.
1130 c.c., che elenca in modo tassativo le attribuzioni dell'amministratore,
ovvero ciò che l'amministratore deve compiere per legge in esecuzione
del proprio mandato.
Tali attribuzioni sono così definite dal
Codice:
1) eseguire le deliberazioni
dell'assemblea dei condomini e curare l'osservanza del regolamento
di condominio;
2) disciplinare l'uso
delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell'interesse comune,
in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a tutti i condomini;
3) riscuotere i contributi
ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle
parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni;
4) compiere gli atti
conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio.
Le attribuzioni sopra
elencate vengono richiamate dalla norma in esame venendo, di fatto,
a costituire un limite per il potere di rappresentanza dell'amministratore,
che, tuttavia, può essere travalicato ove vi sia una espressa previsione
da parte del regolamento di condominio, ovvero una delibera specifica
da parte dell'assemblea.
In buona sostanza, l'amministratore ha la
rappresentanza dei condòmini entro i limiti previsti dalla legge o
nell'ambito dell'eventuale ampliamento conferitogli dalla volontà
assembleare o dal regolamento di condominio.
In particolare, in sede processuale, questi
può agire in giudizio sia contro i condòmini che contro i terzi, senza
che occorra un'apposita autorizzazione, sempre a condizione che si
mantenga nei limiti indicati.
In ogni caso, qualora l'amministratore agisca
al di fuori di essi, l'assemblea può sempre ratificare l'operato dello
stesso a posteriori con effetti retroattivi.
Per quanto attiene la legittimazione processuale
passiva, i limiti indicati dall'art. 1130 c.c. non sono operanti,
ovvero l'amministratore, nella sua qualità di rappresentante del condominio,
può essere convenuto in giudizio anche per questioni che esorbitino
tali limiti.
Tuttavia, in tale ultima ipotesi, ai sensi
del terzo comma dell'art. 1131 c.c., l'amministratore è tenuto a dare,
senza indugio, notizia all'assemblea dei condòmini del ricevimento
degli atti inerenti il giudizio o della notificazione di atti amministrativi.
L'obbligo di informazione facente carico
all'amministratore ha una rilevanza meramente interna, senza che possa
incidere sui suoi poteri di rappresentanza processuale.
Infatti, l'eventuale inosservanza del suddetto
obbligo, non comporta un difetto di legittimazione passiva dell'amministratore
in un eventuale processo, ma, come evidenziato dall'ultimo comma dell'art.
1131, viene a costituire un presupposto per la revoca dell'amministratore
stesso nonché la fonte di una sua obbligazione risarcitoria.
Avv Gabriele Lenzi
Membro Commissione
legale Fna-Confappi