Art.
1132. Dissenso dei condomini rispetto alle liti
- Qualora l’assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere
una lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente,
con atto notificato all’amministratore, può separare la propria
responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il
caso di soccombenza. L’atto deve essere notificato entro trenta
giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della
deliberazione.
Il condomino dissenziente
ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte
vittoriosa.
Se l’esito della lite
è stato favorevole al condominio, il condomino dissenziente
che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese
del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte
soccombente.
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L’art. 1132 c.c.
dispone che, qualora l’assemblea dei condòmini abbia deliberato di
promuovere una lite o di resistere ad una domanda, il condomino dissenziente,
con atto notificato all’amministratore, può separare la propria responsabilità
in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza.
L’atto deve essere notificato entro trenta giorni da quello in cui
il condomino ha avuto notizia della deliberazione.
Infatti, spesso accade
che un gruppo di condòmini (minoranza) sia dissenziente rispetto all’instaurazione
di una lite. In tale evenienza, il condomino dissenziente può separare
la propria resonsabilità in ordine alle conseguenze della lite, notificando
tale dissenso all’amministratore anche a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento, al fine di precostituirsi una prova certa. Con tale
atto il condomino è esonerato dal sostenimento delle relative spese,
che restano quindi a carico degli altri condòmini.
La ratio dell’art. 1132 c.c. è da ricercarsi
nella volontà del legislatore di contemperare l’interesse del singolo
condomino ad evitare le conseguenze sfavorevoli di una delibera con
la quale l’assemblea decide di promuovere una lite o di resistere
a una domanda, con quello del condominio di conoscere tempestivamente
eventuali dissensi. Interesse che il legislatore ha tutelato mediante
la previsione di un termine breve (30 giorni) di decadenza.
Risulta difficile che, nella pratica, possa
aversi la sentenza prima del termine di trenta giorni, ma ove ciò
dovesse accadere si ritiene che il condomino sia tenuto al pagamento
perché il termine dei 30 giorni mira ad evitare danni futuri, non
quelli già verificatosi.
Natura e forma del dissenso
E’ importante però precisare che la dichiarazione
del condomino dissenziente di separare la propria responsabilità da
quella degli altri condòmini in caso di soccombenza nella lite che
l’assemblea condominiale ha deliberato è un atto giuridico di natura
recettizia, da portarsi in quanto tale, tempestivamente, a conoscenza
dell’amministratore, o di chi altri rappresenti il condominio, ma
per il quale non sono richieste forme solenni né la notificazione
a norma della legge processuale (Cass. 15.6.1978 n. 2967). Per tale
motivo sono da ritenersi equipollenti sia la notificazione all’amministratore
a mezzo ufficiale giudiziario che a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento nonché quella espressa in sede assembleare.
Ove l’assemblea abbia posto a carico anche
del dissenziente (chiaramente pro quota) le spese di lite, detta delibera
deve ritenersi affetta da nullità e non da mera annullabilità (Cass.
8/6/1996 n.5334).
Inoltre, deve riconoscersi ad ogni partecipante
al condominio il diritto di manifestare la propria volontà non solo
mediante l’espressione conclusiva del voto, con assenso o dissenso
sulla proposta contenuta all’ordine del giorno, ma anche mediante
l’intervento nella discussione, al fine di portare a conoscenza degli
altri presenti le proprie ragioni di voto. Peraltro, la lesione di
tale diritto non spiega effetti invalidanti sulla costituzione dell’assemblea
ma sulla deliberazione adottata, la quale è impugnabile ai sensi dell’art.
1137 c.c. (Cass. 11/5/1984 n. 2893).
Lo stesso articolo del codice civile (III
comma) prevede, però, che il condomino dissenziente, che abbia tratto
vantaggio dall’esito favorevole al condominio della lite intrapresa,
“è tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato
possibile ripetere dalla parte soccombente”. Ciò si spiega con il
vantaggio indivisibile che riguarda l’uso di beni condominiali, per
cui ritraendone comunque un vantaggio, il condomino sia pure dissenziente
non può sottrarsi alle relative spese.
Dissenso alle liti manifestato prima
dell’alienazione dell’immobile
Sul punto è opportuno ricordare che trattandosi
di lite per la quale l’assunzione della stessa trae il suo fondamento
dalla mera volontà dei soggetti, ci si è posti il quesito se delle
relative spese di giudizio debba farsi carico, in caso di vendita
dell’immobile, il nuovo proprietario; cioè, se possono essere considerate
alla stessa stregua degli altri oneri condominiali gravanti sull’immobile,
per cui l’acquisto della proprietà comporta anche l’assunzione degli
obblighi per i giudizi già instaurati. Il quesito è di difficile soluzione
ed è opportuno tracciare una linea di demarcazione ben precisa onde
evitare possibili confusioni. Si ritiene che, nel caso di esito favorevole
della lite senza che si verifichi l’ipotesi contenuta nell’ultimo
comma dell’articolo 1132 c.c. o nel
caso che l’esito della lite non sia favorevole, le spese relative
sono dovute unicamente da colui che ha dato mandato per l’instaurazione
della lite stessa, trattandosi di una mera obbligazione volontaristica
a carattere personale.
Il dissenso in ordine alle tabelle millesimali
Infine, nel caso di formazione delle tabelle
millesimali o di loro modifica, nelle ipotesi di cui all’art. 69 Disp.
di Att. c.c., tutti sanno che difficilmente in assemblea sono presenti
tutti i condòmini per l’approvazione, ed allora la giurisprudenza
ammette l’ipotesi dell’accettazione per facta concludentia.
Ebbene, in tale ipotesi detto consenso non
può essere tratto dal comportamento sia pure silente tenuto da quel
condomino che nell’assemblea o dopo, con le forme sopra indicate,
abbia espresso un dissenso all’approvazione delle tabelle millesimali.
In quanto, in presenza di un’esplicita volontà, non è lecito ricercare
una volontà tacita o presunta che sulla prima dovrebbe prevalere (Cass.
9/2/1957).
Dissenso in ordine alle liti tra condominio
e condòmini
La possibilità di separare la propria responsabilità
in ordine alle conseguenze sfavorevoli della lite sembra operare solo
per quelle tra il condominio ed i terzi (Cass. n. 801 del 1970) e
non anche per quelle tra il condominio ed i singoli condòmini, relativamente
alle quali le spese dovrebbero gravare solo su quei soggetti che hanno
promosso la lite.
Si ritiene invece che, stante la disposizione
di cui all’art. 1131 c.c. dove ambedue le ipotesi vengono accomunate,
detta differenza non abbia alcuna valore per cui rimane ferma la possibilità
di estranearsi a prescindere dagli interessi e dai soggetti coinvolti
nel giudizio, siano questi terzi estranei o gli stessi condòmini.
Avv. Rodolfo Cusano
Presidente Alac
Campania