La disciplina
del perimento vale anche per le demolizioni volontarie
QUEL CONDOMINIO
CHE CESSA DI ESISTERE
L’ipotesi della cessione coattiva del suolo
Art.
1128 - Perimento totale o parziale dell’edificio. Se l’edificio
perisce interamento o per una parte che rappresenti i tre quarti
del suo valore, ciascuno dei condomini può richiedere la vendita
all’asta del suolo e dei materiali, saalvo che sia stato diversamente
convenuto.
Nel caso di perimento
di una parte minore, l’assemblea dei condomini delibera circa
la ricostruzione delle parti comuni dell’edificio, e ciascuno
è tenuto a concorrervi in proporzine dei suoi diritti sulle
parti stesse.
L’indennità corrisposta
par l’assicurazione relativa alle parti comuni è destinata alla
ricostruzione di queste.
Il condominio che
non intende partecipare alla ricostruzione dell’edificio è tenuto
a cedere agli altri condomini i suoi diritti, anche sulle parti
di sua esclusiva proprietà, secondo la stima che ne sarà fatta,
salvo che non preferisca cedere i diritti stessi ad alcuni soltanto
dei condomini.
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Tra le norme che
riguardano il condominio degli edifici, l'art. 1128 del c.c. è, fortunatamente,
una delle disposizioni meno applicate. Con tale norma viene disciplinata
l'ipotesi di perimento parziale o totale dell'edificio. Esso recita:
«Se l'edificio perisce interamente o per una parte che rappresenti
i tre quarti del suo valore, ciascuno dei condomini può richiedere
la vendita all'asta del suolo e dei materiali salvo che sia stato
diversamente convenuto.
Nel caso di perimento
di una parte minore, l'assemblea dei condomini delibera circa la ricostruzione
delle parti comuni dell'edificio e ciascuno è tenuto a concorrervi
in proporzione dei suoi diritti sulle parti stesse.
L'indennità corrisposta per l'assicurazione
relativa alle parti comuni è destinata alla ricostruzione di queste.
Il condomino che non intende partecipare
alla ricostruzione dell'edificio è tenuto a cedere agli altri condomini
i suoi diritti, anche sulle parti di sua esclusiva proprietà, secondo
la stima che ne sarà fatta, salvo che non preferisca cedere i diritti
stessi ad alcuni soltanto dei condomini».
A questo articolo si è fatto ricorso nei
primi anni di vigenza del codice a seguito degli avvenimenti bellici;
negli anni successivi l'impiego di detto articolo è stato limitato
ad ipotesi di calamità naturali e, in tempi più recenti, ha trovato
applicazione a causa di difetti di costruzione degli edifici.
Quando si verifica il perimento totale,
il condominio viene meno per mancanza di oggetto, e sorge una comunione
pro indiviso, tra tutti i proprietari dell'immobile distrutto, sul
suolo in cui l'edificio era posto. In tale ipotesi ciascun condomino
può chiedere la vendita all'asta del suolo e dei materiali. La giurisprudenza
è conforme nel ritenere sussistente lo stesso diritto non solo nell'ipotesi
in cui l'edificio sia andato distrutto per eventi accidentali ma anche
quando la demolizione sia stata effettuata volontariamente dai condòmini
per evitare un crollo (Cass. 28/6/91980 n. 4102).
E' stato ritenuto che per la ricostruzione
dell'edificio sia necessario il consenso unanime di tutti gli ex-condòmini
e, pertanto, il condomino dissenziente non potrebbe essere costretto
a partecipare alla ricostruzione o a cedere agli altri condomini i
suoi diritti.
Nel caso di perimento di parte dell'edificio
inferiore ai tre quarti, invece, l'assemblea dei condòmini delibera
circa la ricostruzione delle parti comuni e ciascun condomino, ancorché
dissenziente, è tenuto a contribuire in proporzione ai suoi diritti
sulle parti comuni: la delibera assembleare deve determinare le modalità
di ricostruzione. Tale delibera va adottata con la maggioranza di
cui all'art. 1136, secondo comma, cod. civ. (maggioranza degli intervenuti
e almeno la metà del valore dell'edificio).
Pertanto, se l'edificio è rovinato o distrutto
per meno di tre quarti, ciascun condomino ha diritto di esigere che
le parti comuni siano ricostruite e l'assemblea non può decidere la
demolizione dell'edificio.
Il condomino che non intende partecipare
alla ricostruzione, è tenuto a cedere i suoi diritti anche sulle parti
di proprietà esclusiva agli altri condòmini, ovvero ad alcuni soltanto
di essi. Si tratta dunque di cessione coattiva, ma essa non si verifica
automaticamente; è necessario, essendo in questione diritti reali,
un atto scritto: scrittura privata o atto pubblico o, eventualmente,
sentenza costitutiva che dia esecuzione all'obbligo di vendere.
La giurisprudenza ritiene che il condomino
possa cedere i propri diritti al condominio o ad un terzo mentre la
dottrina è in parte contraria sostenendo l'esistenza di un diritto
di prelazione in capo al condominio ed ai singoli condòmini.
Avv. Paolo Ribero
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