Può privare
il condomino inadempiente dell'uso del suo appartamento. Ipoteca giudiziale
per i morosi
SPAGNA, AMMINISTRATORE
CON POTERI CONDOMINIALI
Prevista
anche la figura di presidente dellassemblea
a cura
di Domenico Piccoli
(presidente Centro Studi House)
Con la Legge n. 49 del 21 luglio
1960, la Spagna ha disciplinato la materia della proprietà
immobiliare, stabilendo i confini tra la proprietà a disposizione
della collettività generale dei comproprietari e la porzione
di proprietà a servizio e uso esclusivo del titolare della
unità immobiliare.
La Legge citata ha sostanzialmente
modificato l'art. 396 del Codice Civile, disciplinando in un'ottica
nuova i criteri di gestione della proprietà. Attraverso tale
modifica il legislatore spagnolo ha concretamente disciplinato il
"rapporto di vicinato", la gestione della "cosa comune", la convocazione
e le delibere dell'Assemblea, i diritti e i doveri nel rapporto condominiale
tra i condomini e gli organi di rappresentanza.
In dettaglio, il condominio
può essere amministrato dal "Presidente dell'assemblea" al
quale, dall'atto della nomina, viene riconosciuto il diritto-dovere
di rappresentanza dell'intera comunità condominiale.
A lui infatti, in mancanza
di un amministratore eletto a tale scopo, viene demandato anche il
compito di "amministrare" l'immobile.
Al proposito occorre chiarire
anche che il Codice Civile ha stabilito la possibilità di presenza
contemporanea delle due figure, cioé del Presidente dell'assemblea
e dell'amministratore del condominio, distinguendo tuttavia i rispettivi
ruoli.
Il presidente dell'assemblea
ha il compito di legittimare le decisioni prese dall'assemblea ed
ha la rappresentanza della collettività condominiale, mentre
l'amministratore esercita tutti i poteri necessari alla "gestione"
del complesso immobiliare.
Va ancora precisato che queste
due funzioni possono essere svolte sia da condòmini che da
soggetti estranei al condominio.
Tra i poteri conferiti all'amministratore
vi è naturalmente quello di procedere alla riscossione, se
necessario anche coattiva, delle quote condominiali che vengono definite
attraverso il criterio del valore dell'immobile riportato negli atti
catastali e nei singoli atti di vendita delle porzioni immobiliari
facenti parte del complesso residenziale.
Ma, rendendosi conto che la
turbativa messa in atto dal mancato pagamento della quota dovuta da
parte del condomino inadempiente, e l'eventuale inosservanza delle
disposizioni emanate dal "Regolamento interno del condominio", comporta
sempre un necessario tempo per lo svolgimento dell'azione legale,
e in tale periodo l'intero condominio continuerebbe a subire il danno
prodotto dal condomino con il suo comportamento, il legislatore spagnolo
ha previsto che nei casi più gravi è possibile proporre
istanza al Giudice competente per "interdire" al condomino
inadempiente il "godimento della sua unità immobiliare" per
un periodo massimo di due anni.
Il giudice adito ha cioè
il potere di "privare giudizialmente" il condomino dell'uso
del suo appartamento o locale. Può inoltre stabilire una "ipoteca
reale" sull'immobile a favore del condominio al fine di garantire
il recupero delle somme dovute dal moroso, che potrebbe essere in
condizione di insolvenza. In tale ipotesi, come spesso si verifica
anche in Italia, gli altri condòmini devono accollarsi, per
assicurarsi la continuità dei servizi, la deficienza di cassa
provocata dall'inadempiente con poche probabilità di recuperare
successivamente tali somme.
La Spagna, dunque, ha disciplinato
la proprietà immobiliare, cercando da una parte di "garantire"
la democrazia ed il controllo del condominio da parte dellassemblea,
la quale ogni anno ha il diritto di discutere ed approvare la gestione
del condominio, dall'altro ha munito gli organi di rappresentanza
di poteri adeguati a garantire la pacifica convivenza e l'utilizzazione
dei beni e servizi del condominio.
In effetti, la possibilità
da parte dell'amministratore non solo di agire al fine di pignorare
l'immobile del condomino moroso ma anche di privare il condomino (o
l'eventuale conduttore) dell'uso dell'immobile in questione, rendendo
così realmente esigibile il credito vantato, costituisce un
potente deterrente contro i comportamenti lesivi nei confronti della
collettività condominiale.
In Italia, di quale potere
dispone invece l'amministratore in caso di morosità? Certo
può proporre decreto ingiuntivo, e successivamente il pignoramento,
ma se nel periodo necessario per l'ottenere l'eventuale pignoramento
immobiliare il moroso vende l'immobile, come può il condominio
garantirsi del successivo incasso delle quote dovute?
E ancora: nel caso in cui un
condomino non si adegui alle regole stabilite dal regolamento del
condominio, ad esempio turbando la pacifica convivenza ed il rapporto
di vicinato con "immissioni", come può intervenire l'amministratore?
Dovrà attivarsi per "dimostrare" la turbativa, eventualmente
portando a testimoniare gli stessi condòmini. Dovrà
tuttavia tenere conto anche del problema della sua legittimazione
ad agire; se per esempio la turbativa si manifestasse solo verso uno
o un gruppo di condòmini, l'amministratore che quando agisce
lo fa in nome e per conto dell'intera collettività condominiale,
dovrebbe, nel caso prospettato, ricevere uno specifico mandato assembleare.
Ma se i condòmini che non subiscono la turbativa non si presentano
in assemblea o non votano a favore come si risolve il problema della
legittimazione?
Certo una soluzione si troverà,
ma a quale prezzo? Quali attriti crea tale questione nei rapporti
tra l'amministratore e i condòmini danneggiati che continuano
ad esserlo fino all'eventuale decisione giudiziale?
Comunque una cosa è
certa: il più delle volte se il condomino che turba la pacifica
convivenza, non si adegua immediatamente all'eventuale "diffida" inviatagli
dall'amministratore, i condòmini che subiscono tale comportamento
sono destinati a subirlo ancora per tutto il tempo in cui è
in corso l'azione legale; in qualche caso, addirittura, arrivano alla
determinazione di vendere o locare l'immobile, per così dire
"scappando" dal condominio.
In casi simili, e sono più
numerosi di quanto si pensi, il danneggiato si troverà a subire
l'ulteriore danno derivante dal deprezzamento dell'immobile.