CORTILE CONDOMINIALE E RIPARTIZIONE
SPESE
Avv. Paolo
Ribero
L'art.
1117 c.c. indica tra i beni che costituiscono oggetto di proprietà
comune tra i vari condomini, se il contrario non risulta dal titolo,
il cortile condominiale. Pertanto, le spese di riparazione e manutenzione
vanno ripartite sulla base di quanto disposto dal regolamento di condominio.
In assenza di previsioni regolamentari, si devono distinguere quattro
ipotesi:
1) Se l'edificio èdestinato interamente ad abitazione
e, quindi, tutti i condomini usano in parti uguali il cortile, le
spese vanno ripartite sulla base delle quote millesimali;
2) Se, invece, l'edificio comprende magazzini in cortile e
box in superficie, in applicazione dell'art. 1123, II° comma,
le spese vanno ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può
farne;
3) Nell'ipotesi in cui il cortile abbia anche la funzione
di copertura di piani sottostanti (solitamente garage) troverà
applicazione, nel caso di riparazione o ricostruzione della pavimentazione,
l'art. 1126 c.c. e, pertanto, un terzo della spesa sarà a carico
di tutti i condomini in proporzione alle quote millesimali e due terzi
a carico dei condomini la cui proprietà è coperta dal
cortile; per le spese di ordinaria manutenzione, invece, si applicherà
l'art. 1123 c.c.;
4) Infine, nel caso in cui il cortile venga utilizzato per
parcheggiare automezzi, con diritto di parcheggio spettante in base
ai titoli solo ad uno o alcuni condomini, a norma dell'art. 1069 c.
c., i condomini che hanno diritto di parcheggio dovranno sopportare
totalmente le spese di riparazione e manutenzione della pavimentazione
del cortile. Se però anche gli altri condomini usano il cortile
(ad esempio come passo pedonale), la spesa deve essere ripartita fra
tutti i condomini in proporzione dell'uso che ciascuno può
farne. In applicazione del principio suddetto il Tribunale di Milano
con sentenza 4/3/1991 ha stabilito che deve essere ripartita fra tutti
i condomini la spesa relativa all'applicazione di un dispositivo di
automazione al cancello che consenta di accedere oltre che alle autorimesse
di proprietà esclusiva anche a parti comuni dell'edificio e,
quindi, utilizzabile da chiunque, indipendentemente dal possesso e
dall'uso di vetture.
Un discorso a parte merita la fattispecie in cui il cortile sia posto
al servizio di più edifici limitrofi ed autonomi, appartenenti
a diversi proprietari. In questo, caso non potendo fare riferimento
al regolamento di ciascun condominio, sarebbe opportuno redigere un
regolamento riguardante solo il cortile, disciplinandone l'uso e la
ripartizione delle spese e nominando, altresì, un amministratore
del cortile (tale incarico potrebbe essere attribuito anche all'amministratore
di uno dei condomini che utilizzano il cortile) con il compito di
far rispettare detto regolamento e ripartire, previa delibera assembleare,
le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria.